Rimborso del valore dei frutti restituiti (garanzia per evizione della cosa venduta)



Ai sensi del II comma dell'art. 1483 cod.civ. il venditore deve corrispondere al compratore (oltre al prezzo) anche il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale subisce l'evizione.

Per quanto attiene al rapporto tra compratore che vanta la disponibilità della cosa e terzo che agisce in rivendicazione è utilizzabile la norma generale di cui all'art.1148 cod.civ., dettata in materia di diritti ed obblighi del possessore tenuto alla restituzione della cosa. Ne segue che il compratore convenuto sarà obbligato, se a conoscenza del fatto evizionale (cioè a dire in mala fede) a restituire tutti i frutti percepiti mentre, qualora abbia ignorato l'altruità del bene, semplicemente a restituire al terzo evicente i frutti percepiti soltanto dal dì della domanda giudiziale (o quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia) nota1.

Note

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In questo senso Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.709.
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Bibliografia

  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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