Rilevanza giuridica del domicilio



Il domicilio della persona fisica è rilevante per il diritto in relazione a diversi effetti:

  1. come luogo di apertura della tutela del minore d'età (domicilio del minore: art. 343 cod.civ.) nota1;
  2. come luogo che importa la determinazione della competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria ai fini dell'emanazione di provvedimenti tutori riguardanti la cura degli interessi dei soggetti incapaci di agire;
  3. come luogo di apertura della successione mortis causa (domicilio del defunto: art. 456 cod.civ.);
  4. come luogo di effettuazione del pagamento (domicilio, secondo i casi, del debitore o del creditore: art. 1182 cod.civ.);
  5. come luogo di riferimento per le nozioni della "scomparsa" e dell'"assenza" (art. 48 cod.civ.);
  6. come luogo rilevante a fini processuali penali e civili (contenzioso) in ordine alla proposizione di azioni, notifica di atti.


Note

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Sull'argomento, Dell'Oro, Della tutela dei minori, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, pp.19 e ss..
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Bibliografia

  • DELL'ORO, Della tutela dei minori, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di branca e Scialoja, 1979


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