Rilevanza della parentela



Il rapporto di parentela è rilevante a vari effetti. Essa importa impedimento al matrimonio, vale come condizione della successione legittima e necessaria, come presupposto dell'obbligo alla prestazione degli alimenti, dell'obbligo di astensione del giudice e della facoltà di ricusazione (artt. 51 , 52 , 63 , 64 cod.proc.civ.). Relativamente a questi effetti non era rilevante nella medesima estensione: ciò nel senso che la rilevanza variava con riferimento alla "linea" ed a seconda che si trattasse di parentela "naturale" ovvero di parentela "legittima". Attualmente, per effetto della novellazione dell'art.87cod.civ.) introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con decorrenza dal 7 febbraio 2014 (ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013) non sussiste più alcuna distinzione tra tali due categorie, confluite nella "filiazione" tout court.

  1. La parentela è rilevante a tutti gli effetti senza limiti di grado o, come si dice, all'infinito. All'infinito esiste l'impedimento al matrimonio (art. 87cod.civ.), all'infinito la possibilità di successione (art. 468 cod.civ.), all'infinito l'obbligo degli alimenti (art. 433 cod.civ., nn. 2 e 3), all'infinito l'obbligo di astensione del giudice e la facoltà di ricusazione (art. 51 e 52 cod.proc.civ.).
  2. La parentela in linea collaterale è rilevante come impedimento al matrimonio, fino al terzo grado (zio e nipote: art. 87 cod.civ., n. 3); per la successione fino al sesto (art. 572 cod.civ.) e per gli alimenti fino al secondo (cioè tra fratelli: art. 433 cod.civ., n. 6); fino al quarto per l'astensione e la ricusazione del giudice (art. 51 cod.proc.civ.).


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