Rilevanza dell' affinità



Il rapporto di affinità possiede una più limitata rilevanza di quanto si ha modo di osservare in tema di parentela.

Si può ricordare che l'affinità vale:

  1. come impedimento alla celebrazione del matrimonio. Esso sussiste in linea retta , senza limite di grado, cioè in infinito; nella linea retta collaterale , fino al secondo grado (fra cognati: art. 87, n. 4 e 5, cod.civ.). In ogni caso, come anche accade quando il matrimonio si sia sciolto o ne sia stata pronunciata la cessazione degli effetti civili, il vincolo pregresso vale a costituire impedimento matrimoniale fra le persone che sono state affini tra loro in linea retta (artt. 78, III comma , e 87, n. 4 , cod.civ.);
  2. come fondamento dell'obbligo alimentare ; in quanto tale l'affinità rileva soltanto nel primo grado della linea retta e fino al momento in cui l'alimentando non sia passato a nuove nozze o siano morti il coniuge da cui deriva l'affinità e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti (art. 434 cod.civ.).


Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Rilevanza dell' affinità"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti