Riduzione reale del capitale sociale ed assegnazione ai soci di beni in natura


Massima

Nello statuto di una società di capitali, è da ritenere ammissibile la clausola che consenta la riduzione del capitale sociale mediante l’assegnazione di beni in natura.
Tale clausola, manente societate, può essere inserita nello statuto a maggioranza. In presenza della suddetta clausola, la delibera di riduzione potrà essere assunta dai soci a maggioranza purché non violi il principio della parità di trattamento tra soci.

Motivazione

1) La fattispecie ed il quesito

Esaminando le norme ante e post riforma in materia di riduzione reale del capitale sociale e la terminologia utilizzata dal legislatore, potrebbe ricavarsi la conclusione che quest’ultimo abbia voluto prevedere come regola quella del rimborso in denaro, indipendentemente dal tipo di conferimento effettuato dal socio.

Attraverso le riflessioni del presente lavoro si è cercato di verificare se possa sussistere una ulteriore modalità di riduzione, ovvero se sia possibile eseguire la riduzione mediante l’assegnazione di beni in natura.

Le opinioni espresse sono alquanto difformi.

2) La tesi negativa

In giurisprudenza i provvedimenti di cui si ha notizia sono tutti antecedenti alla riforma.
Una precisa presa di posizione in senso negativo è stata adottata dal Tribunale di Rovereto che, in un datato provvedimento, nella motivazione così recitava: “La clausola statutaria che, in caso di riduzione del capitale per esuberanza, ne prevede il rimborso anche mediante assegnazione di beni sociali, in quanto viola il principio della parità di trattamento dei soci, è illegittima”, dando quindi per scontato che una clausola siffatta porti inevitabilmente ad una disparità di trattamento tra i soci nota1.

Sulla stessa scia, anche se con una apertura possibilista, è una successiva pronuncia del Tribunale di Napoli il quale, pur respingendo l’omologa, tuttavia ammette in via astratta l’ammissibilità di una tale operazione a condizione – al fine di evitare una possibile disparità di trattamento dei soci – di una preventiva indicazione dei mezzi e degli adempimenti da adottare, indicati in quelli di cui all’art. 2440 cod. civ. riguardo ai conferimenti in natura nota2.

Anche secondo il Tribunale di Roma “la riduzione può eseguirsi mediante proporzionale assegnazione ai soci di beni sociali, purché si tratti (a pena di nullità della deliberazione) di beni fungibili aventi un prezzo corrente, risultanti da listini di borsa il cui valore sia perciò obbiettivamente e sicuramente accertato….” nota3.

In dottrina vi è una linea di pensiero che è decisamente contraria e che vede tale operazione con sospetto. Secondo tali Autori la delibera di riduzione del capitale sociale mediante restituzione di beni in natura ai soci non è da ritenersi legittima anzitutto perché in contrasto con il dato letterale: l’art. 2445 parla di “rimborso del capitale”, l’art. 2482 di “rimborso ai soci delle quote pagate”, lasciando intendere che si tratti sempre di una somma di denaro come bene fungibile per eccellenza.
La infungibilità e la eterogeneità dei beni da assegnare ai soci sarebbe in contrasto con il sistema come sopra delineato nota4.

In secondo luogo un rimborso tramite restituzione di beni sociali potrebbe integrare una chiara violazione dell’art. 2280, comma 1° cod. civ. secondo il quale “i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli” nota5.

Anzi una delibera che prevedesse una riduzione del capitale mediante assegnazione di beni in natura, secondo un Autore, ben potrebbe essere strumentalizzata per fini sostanzialmente in frode ai creditori attraverso una anticipata ripartizione del capitale immediatamente antecedente alla messa in liquidazione nota6.

Inoltre tale modalità porterebbe ad una lesione del principio di parità di trattamento dei soci perché non consentirebbe di valutare con precisione il valore dei beni da attribuire: potrebbe, pertanto accadere che il bene restituito possa avere al momento del rimborso un valore venale ben maggiore di quello con il quale inizialmente è stato iscritto come posta attiva in bilancio nota7.

Al massimo “si può ritenere legittima tale operazione solo se i beni da assegnare ai soci sono fungibili ed hanno un prezzo corrente (ad esempio le azioni di società quotate) risultanti da listini di borsa o da mercuriali e che tali beni siano valutati, ai fini del rimborso, secondo tali valori” nota8.

Sostanzialmente, secondo tale movimento di pensiero, alla eseguibilità di operazione siffatta si frapporrebbero due ostacoli probabilmente insuperabili: il rispetto della parità di trattamento dei soci e l’osservanza del principio per cui il valore del rimborso non deve eccedere l’entità della riduzione nominale del capitale. Il primo non sarebbe sempre superabile in quanto non facilmente inquadrabile in un ordinamento come quello delle società retto dal principio maggioritario; il secondo potrebbe essere superato solo forzando il sistema attraverso una interpretazione analogica delle norme a tutela della effettività del conferimento in sede di costituzione nota9 e, comunque, vi sarebbe una seria difficoltà ad individuare criteri di valutazione dei beni da assegnare sufficientemente oggettivi nota10.

3) La tesi favorevole

In senso favorevole all’assegnazione di beni in natura, è invece altra parte della giurisprudenza di merito e larga parte della dottrina nota11.

In giurisprudenza è da segnalare la posizione assunta dal Tribunale di Udine il cui decreto, di data sempre anteriore alla riforma, così recita: “E’ legittima e quindi può ordinarsene l’iscrizione nel registro delle società, la deliberazione con cui l’assemblea straordinaria di una società di capitali riduce il capitale per esuberanza procedendo al rimborso dei soci mediante assegnazione di beni in natura” nota12.

In dottrina, da parte dei sostenitori di tale soluzione, anzitutto si nega che l’espressione “rimborso” utilizzata dal legislatore possa essere presa ad elemento decisivo per sostenere che la liquidazione della quota di capitale al socio, in caso di riduzione reale, debba essere effettuata esclusivamente in denaro. Non ci sono elementi che impongono una tale procedura nota13, né esiste un diritto del socio a ricevere in ogni caso e solo una somma di denaro: anzi ben potrebbe avvenire che l’interesse dei soci possa essere in certe situazioni integralmente soddisfatto proprio con una attribuzione non monetaria nota14.

L’indagine viene, poi, condotta sugli altri due punti cruciali che potrebbero portare a mettere in dubbio la legittimità dell’esecuzione di una riduzione reale del capitale mediante assegnazione di beni in natura.
In primo luogo il principio della parità di trattamento tra i soci, principio questo comune a tutte le società di capitali anche se mai oggetto di una espressa previsione normativa nota15: la riduzione deve incidere in misura uguale su tutte le partecipazioni sociali e le modalità di riduzione devono essere tali che tutti i soci siano trattati nello stesso modo.

Ed invero una delibera di riduzione del capitale ben potrebbe determinare una disparità di trattamento, imposta dalla maggioranza dei soci alla minoranza dissenziente, la quale si troverebbe costretta ad accettare beni qualitativamente diversi da quelli assegnati ad altri soci e privi di uno stesso proporzionale valore.

Alcuni Autori, al fine di superare tale obiezione (per la quale la restituzione di beni in natura sarebbe potenzialmente idonea a violare il principio di parità di trattamento tra i soci), suggeriscono di assegnare lo stesso o gli stessi beni a tutti i soci, eventualmente anche in comproprietà tra gli stessi; ovvero obbligazioni od azioni possedute dalla società. In caso di assegnazione di crediti la parità di trattamento potrà essere assicurata attualizzando il valore dei crediti e facendo assumere alla società la garanzia dell’adempimento da parte del debitore ceduto nota16.

Altri, attraverso un ragionamento più articolato e convincente, pur concordando con la necessità di adottare il massimo degli accorgimenti al fine di assicurare il rispetto di tale criterio, vanno oltre, ritenendo che la parità di trattamento non può essere intesa in senso assoluto. “Essa infatti opera solo laddove venga imposta dalla maggioranza alla minoranza dissenziente; ed invero se la disuguaglianza è prevista ed accettata da tutti i soci nulla questio, trattandosi normalmente di diritti disponibili dei soci stessi e salva l’applicazione delle norme imperative dettate a tutela di principi fonda-mentali dell’ordinamento (quali ad esempio il divieto del patto leonino o l’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della L. 18 giugno 1988, n. 192)” nota17.

Il secondo problema su cui viene poi condotta l’analisi è quello sotto il profilo della tutela dell’integrità del capitale sociale. Poiché, infatti, differentemente dal denaro i beni in natura non hanno un valore predeterminato oggettivamente, una operazione siffatta - si dice - potrebbe sfociare in una attribuzione ai soci di valori reali che eccedano quelli dell’importo della riduzione del capitale.

Ma anche tale obiezione è stata ritenuta agevolmente superabile. E’ infatti nei poteri dell’assemblea decidere se l’assegnazione dei beni in natura debba avvenire a valore di bilancio o a valore di mercato (nel caso sia maggiore) od anche ad un valore intermedio. Se i beni venissero assegnati al valore iscritto in bilancio, il patrimonio sociale diminuirà esattamente di un importo pari alla riduzione del capitale; qualora invece l’assegnazione avvenisse ad un valore superiore al valore iscritto, la riduzione dell’attivo sarà inferiore alla riduzione del capitale, determinando così un eccedenza da iscrivere in bilancio come riserva disponibile nota18.

Qualunque criterio venga adottato, appare evidente che l’esecuzione della riduzione del capitale mediante assegnazione di beni in natura ai soci non lede in nessun modo l’integrità del capitale sociale. Piuttosto, come è stato esattamente fatto rilevare nota19, l’assegnazione può portare ad una lesione non tanto dell’integrità del capitale quanto dell’integrità del patrimonio sociale. “La società infatti sarebbe privata delle plusvalenze latenti inerenti al bene oggetto di assegnazione e non rilevate in bilancio, per effetto dell’applicazione del principio del costo storico. Si tratta di plusvalenze che la società avrebbe potuto realizzare se avesse venduto il bene in questione a valori correnti” nota20.

Ciò, evidentemente, con possibile pregiudizio per i creditori della società, che vedrebbero in tal modo diminuita la garanzia patrimoniale della società loro debitrice.

Peraltro è noto come l’ordinamento di regola qualora la lesione del patrimonio non si traduca in lesione dell’integrità del capitale non prevede l’invalidità della delibera o degli eventuali altri atti sociali che determinino tale lesione, ma contempla altri rimedi.

Per cui se i creditori ritengono che il patrimonio sociale è stato depauperato in modo tale da mettere in pericolo i loro crediti, possono fare opposizione ai sensi dell’art. 2445, comma 3, in caso di s.p.a. e ai sensi dell’art. 2482, comma 2 cod. civ., in caso di s.r.l.. Sarà possibile, altresì, esperire l’azione di risarcimento danni: nei confronti dell’organo amministrativo della società che abbia eseguito la delibera di riduzione; nei confronti di quella società o ente che, ricorrendone i presupposti, esercitando attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497, violino i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale arrecando pregiudizio ai creditori sociali per la lesione causata all’integrità del patrimonio della società; nelle s.r.l., ai sensi dell’art. 2476, comma 7, nei confronti di quei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per i terzi nota21.

4) Le soluzioni proposte

Alla luce di quanto esposto, si ritiene di poter aderire in via generale alla tesi favorevole facendo tuttavia alcune considerazioni.

Invero è sicuramente sostenibile che per il socio vi sia una naturale aspettativa a vedersi assegnato del denaro in caso di riduzione reale del capitale; si direbbe che è quasi un principio sistematico, giacché tutta la situazione di dare-avere in ambito societario si realizza attraverso un bene fungibile qual è il denaro.

Ma questo non pare possa essere sufficiente a ritenerlo come metodo esclusivo e ad escludere, pertanto, del tutto che l’attribuzione possa avvenire in natura.

E’ infatti sicuramente sostenibile che siamo in un ambito in cui si tratta di materia disponibile poiché la decisione di ricevere un bene in natura anziché denaro è una scelta che rientra negli interessi meramente privati dei soci, dei quali essi possono pertanto liberamente disporre. Senza contare poi – come è stato precisato - che in effetti in taluni casi l’interesse dei soci stessi potrebbe trovare compiutamente soddisfazione proprio con una attribuzione non monetaria.

Di qui la convinzione che è ammissibile prevedere, nello statuto di una società di capitali, una clausola che consenta la riduzione del capitale sociale mediante l’attribuzione di beni in natura: essa avrà la funzione di autorizzare una modalità di rimborso che non è prevista dalla legge e che il socio (assente o di minoranza) non è tenuto ad aspettarsi. Con il suo inserimento si avrà nello statuto una regola organizzativa che impedisce al socio di eccepire il diritto ad essere liquidato solo in denaro.

La stessa si ritiene possa essere introdotta sicuramente nella fase costitutiva della società, ove vige la facoltà per le parti di determinare liberamente il contenuto dell’atto negoziale.

Durante la vita della società, il problema di fondo è vedere se debba essere inserita con delibera assunta a maggioranza o necessiti l’unanimità dei consensi.

E’ noto come uno dei temi più intricati del diritto delle società di capitali è stato quello di stabilire se nell’ambito del rapporto sociale sussistessero delle posizioni soggettive dei soci che non potessero essere pregiudicate dalla società con l’adozione di decisioni prese a maggioranza, che è il principio connaturato all’organo assembleare. Da un lato la dottrina tradizionale ha sempre ritenuto sussistente nel sistema un principio generale in virtù del quale le posizioni soggettive attive sono intangibili dalla volontà della maggioranza nota22; dall’altro la dottrina più recente ha, invece, negato l’esistenza di tale principio perché, al contrario, nel diritto societario la regola generale è quella secondo cui il funzionamento della struttura sociale è dominato dal metodo maggioritario in forza del quale non sussistono posizioni del socio che non possano essere modificate dalla maggioranza nota23.

Nel nuovo sistema, così come delineato dalla riforma, secondo la dottrina la regola dell’unanimità ormai deve ritenersi assolutamente eccezionale, per la presenza di una serie di norme che vanno in direzione opposta: si pensi all’art. 2479, secondo comma n. 5 cod. civ., il quale per la prima volta si occupa in modo organico del problema dei c.d. diritti individuali dei soci ponendo come regola generale quella della modificabilità a maggioranza delle posizioni soggettive del singolo socio; ed anche agli artt. 2473 primo comma e 2487-ter cod. civ., con i quali la legge oggi ammette la possibilità di deliberare a maggioranza anche la revoca della liquidazione ove viene sottratto al socio di minoranza il diritto alla quota di liquidazione nota24.

Stante questa rilevante novità introdotta dalla riforma e considerato che la clausola in esame in realtà ha un rilievo eminentemente organizzativo - con essa, infatti, si sta solo inserendo una regola finalizzata ad incidere sull’organizzazione futura della società – si ritiene possa sostenersi che manente societate la clausola di riduzione del capitale mediante assegnazione di beni in natura possa essere inserita nello statuto a maggioranza.

La presenza della clausola, peraltro, non risolve il problema dell’applicabilità del principio di parità di trattamento tra i soci che, come si è visto, è un principio costantemente richiamato e pacificamente riconosciuto come esistente nel sistema. La clausola statutaria non può valere come preventivo consenso alla disparità di trattamento.
La clausola gioca la funzione di non dover più deliberare in ordine all’ammissibilità della tecnica di liquidazione, costringe i soci ad accettare l’assegnazione di beni anziché di denaro (o con la liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) ma non esclude nelle singole situazioni la lesione della parità di trattamento.

Sicché la riduzione, deliberata a maggioranza, dovrà essere attuata, nel rispetto dei principi fondamentali di correttezza e buona fede, garantendo la sostanziale parità di trattamento dei soci. Ciò potrà realizzarsi attraverso la creazione di panieri omogenei da assegnare ai soci: ad es. merci omogenee presenti in magazzino, identiche villette a schiera di un complesso immobiliare; azioni della società; assegnazione in comproprietà dell’unico bene – o di tutti i beni in natura – in proporzione alle quote di capitale detenute, ecc.. Qualora la parità non sia attuabile, l’operazione potrà ugualmente realizzarsi, ma in tal caso esclusivamente attraverso una delibera assunta con il consenso di tutti i soci nota25.

Resta da esaminare l’ipotesi in cui si voglia procedere ad una assegnazione siffatta in mancanza di una specifica clausola nello statuto che la preveda.
In tal caso possono prospettarsi due possibilità:
  • per poter disapplicare una tantum quel principio desumibile dal sistema di cui si è già detto, ossia la naturale aspettativa del socio a vedersi liquidato il rimborso in denaro, si ritiene che la delibera debba essere assunta all’unanimità. In fondo si sta realizzando una datio in solutum senza una regola organizzativa che la impone; e analogamente a quanto accadrebbe se, deliberando un rimborso in denaro, si proponesse poi ai soci una datio in solutum, non si può prescindere dal consenso dei diretti interessati;
  • ove si possa deliberare solo a maggioranza l’operazione, sarà invece necessario assumere contestualmente una duplice delibera: la prima di modifica dello statuto con inserimento dellaclausola che legittimi l’assegnazione di beni in natura; la seconda, sospensivamente condizionata all’iscrizione nel registro delle imprese della prima, che proceda all’assegnazione stessa.

Dalle considerazioni su esposte non v’è chi non veda che dalla riduzione del capitale mediante assegnazione di beni in natura non si ha lesione di alcun interesse protetto: i soci non subiscono danno in quanto i beni loro assegnati (nel rispetto del principio della parità di trattamento) sono omogenei tra loro ovvero diversamente hanno prestato il loro consenso all’operazione; l’integrità del capitale sociale è rispettata; i creditori sociali hanno diritto di fare opposizione o esperire una serie di azioni giudiziarie qualora vedano un pericolo di pregiudizio nella riduzione del patrimonio della società.

Due ultime osservazioni, per completezza di indagine, si ritiene di dover fare:
  • è da ritenere ammissibile una riduzione/assegnazione ”mista”: la riduzione può avvenire parte mediante denaro o liberazione da conferimenti e parte mediante assegnazione di beni in natura;
  • per quanto attiene i soci che in sede di sottoscrizione di capitale abbiano conferito dei beni in natura, secondo la dottrina prevalente nota26 il socio non può pretendere di ottenere in restituzione il medesimo immobile che abbia eventualmente conferito: principio questo pacificamente accettato e riconosciuto in dottrina in sede di riparto nella liquidazione, senza contare, poi, che lo stesso bene potrebbe non essere più presente nel patrimonio della società perché oggetto di trasferimento a terzi.
Il rimborso si realizza dal punto di vista quantitativo e non qualitativo, avendo ad oggetto la stessa quantità di quanto conferito a suo tempo senza alcun ripristino della situazione iniziale.

Note

nota1

Tribunale Rovereto, 5 giugno 1970, in Rivista del Notariato, 1970, pag. 797, con nota critica di A. GIULIANI secondo cui “la asserita nullità della clausola statutaria di specie deriva dall’erroneo convincimento che la società, con quel mezzo, possa essere legittimata anche alla arbitraria determinazione del valore dei beni attribuiti ai soci. Il che non risulta – né lo potrebbe – né dalla clausola incriminata né dalle strutture di legge che regolano la datio in solutum: poiché proprio questo è l’istituto giuridico nel quale deve inquadrarsi la clausola de qua”.
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nota2

Tribunale Napoli, 21 aprile 1983, in Le società, 1983, pag. 1284
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nota3

Tribunale di Roma, in Rassegna di giurisprudenza onoraria del Tribunale di Roma, in Le società, 1996, 1466 ss.
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nota4

S. CHIMENTI, “Commento sub art. 2445”, in Codice commentato delle s.p.a., diretto da G. Fauceglia e G. Schiano di Pepe, Tomo secondo, Torino, 2007; A. FERRUCCI – C. FERRENTINO, “Le società di capitale, le società cooperative e le mutue assicuratrici, - Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi - Tomo II, Milano 2005, pag. 1125 ss.; M. CERA, “Il passaggio a riserve a capitale”, Milano, 1988, pag. 57 ss.; F. FENGHI, “La riduzione del capitale. Premesse per una ricerca sul capitale nelle società per azioni, Milano, 1974, pag. 83.
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nota5

In tal senso A. FERRUCCI – C. FERRENTINO, op. cit.; S. CHIMENTI, op. cit.
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nota6

P. PALONI, “Riduzione per esuberanza di capitale sociale con assegnazione di beni in natura ai soci” in Vita notarile, supplemento al n. 2, Palermo, 1994
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nota7

L. SALVATORE, “Le assegnazione di Beni ai soci nelle società lucrative”, in Contr. e impresa, 1999, pag. 843; F. PLATANIA, “Le modifiche del capitale”, Milano 1998, pag. 269; P. PALONI, op. cit.
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nota8

A. FERRUCCI – C. FERRENTINO, op. cit.
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nota9

Così C. A. BUSI, “Questioni in tema di riduzione del capitale per perdite e per esuberanza”, in Vita Notarile n. 3, Palermo, 2001, che segnala in nota S. LANDOLFI, “Problemi attuali dell’omologazione degli atti societari” in Vita notarile, n. 1/3, Palermo, 1988, e secondo il quale “non sembra chiarire la situazione il richiamo alla datio in solutum per giustificare l’assegnazione di un bene in luogo del denaro. Anzi la previsione di adempimento di un’ obbligazione originaria mediante datio in solutum sembra portare la questione fuori dalla competenza assembleare trattandosi non più di una operazione deliberata, ma di modalità di esecuzione della stessa, come tale forse di competenza dell’organo amministrativo (v. art. 2623, n. 2). Non aiuta nemmeno parlare di consenso di tutti i soci perché l’unanimità nuovamente ci porta lontano dalla logica dei poteri dell’assemblea e del principio maggioritario che la contraddistingue”.
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nota10

F. FENGHI, op. cit.
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nota11

F. GUERRERA, “Commento all’art. 2445”, in Società di capitali, Comm. a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 1199; R. NOBILI, “La riduzione del capitale”, in Il nuovo diritto delle società”, diretto da P. Abbadessa e G. Portale, Torino, 2007; F. MAGLIULO, “La riduzione reale del capitale con particolare riferimento alle Srl”, in Le operazioni sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile”, Atti del convegno di Milano in data 29.3.2008, in Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Il sole 24 ore, supplemento al n. 3/2008; R. NOBILI – M. S. SPOLIDORO, “La riduzione di capitale”, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G. Portale, Torino, 1993; F. FERRARA jr – F. CORSI, “Gli imprenditori e le società”, Milano, 2001; D. CORRADO, “Commento all’art. 2482”, in Società a responsabilità limitata, Commentario alla riforma delle società a cura di P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano 2008; B. QUATRARO –R. ISRAEL – S. D’AMORA – G. QUATRARO, Trattato teorico-pratico delle operazioni sul capitale, Tomo I, Milano 2001; U. BELVISO, “Le modificazioni dell’atto costitutivo nelle società per azioni” in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Torino, 1985; G. SANTINI, “ Società a responsabilità limitata”, in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Roma, 1971; L. PULCINI, in Rivista del notariato, 1969, pag. 904.
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nota12

Tribunale Udine, 28 novembre 1988, in Gazzetta notarile, 1991, pag. 370 ed anche in Giurisprudenza italiana., 1991, pag. 847, entrambe con nota dubbiosa di A. STAGNI, “Riduzione del capitale per esuberanza con assegnazione ai soci di beni in natura”.
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nota13

R. NOBILI, op. cit.
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nota14

R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, op. cit.
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nota15

Interessanti a tal proposito sono le osservazioni di F. TASSINARI, “I patti parasociali e le obbligazioni del socio a titolo diverso dal conferimento” in La riforma della società a responsabilità limitata di C. CACCAVALE, F. MAGLIULO, M. MALTONI, F. TASSINARI, Milano, 2003.
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nota16

Così R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, op. cit.
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nota17

Così F. MAGLIULO, op. cit.
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nota18

In tal senso R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, op. cit., che in nota 22 così meglio specificano:”Si consideri ad esempio una società il cui capitale sociale è di 800 milioni, avente passività reali per un miliardo e beni iscritti all’attivo per un miliardo e 800 milioni; se il capitale viene ridotto da 800 a 600 milioni ed ai soci vengono restituiti beni iscritti in bilancio per 200 milioni la situazione patrimoniale della società resta perfettamente bilanciata: il capitale di 600 milioni e le passività reali di un miliardo saranno sempre coperti da un attivo il cui valore contabile sarà un miliardo e 600 milioni. …. Se i beni distribuiti ai soci avessero, per esempio, un valore di mercato doppio rispetto al loro valore di bilancio e fossero assegnati ai soci per il loro valore di mercato, nell’esempio che precede i soci sarebbero soddisfatti con la distribuzione (per complessivi 200 milioni) di beni iscritti in bilancio per 100 milioni. L’operazione produrrebbe come effetto che, di fronte ad un attivo di un miliardo e 700 milioni (a valore di libro), vi sarebbe un capitale di 600 milioni ed un passivo reale di un miliardo. La differenza (cento milioni) darebbe luogo ad una plusvalenza, tassata, e dovrebbe essere accantonata a riserva.”.
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nota19

F. MAGLIULO, op. cit.
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nota20

F. MAGLIULO, op. cit.
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nota21

In tal senso F. MAGLIULO, op. cit.; R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, op. cit., anche se in senso parzialmente diverso laddove prevedono che il risarcimento può essere chiesto solo quando vengono assegnati beni essenziali per il profittevole svolgimento dell’attività sociale.
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nota22

U. BELVISO, op. cit.; F. FERRARA jr – F. CORSI, op. cit.
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nota23

G. TANTINI, “Le modificazioni dell’atto costitutivo nelle società per azioni”, Padova, 1973; F. MAGLIULO, “La riduzione reale del capitale” in La riforma della società a responsabilità limitata di C. CACCAVALE, F. MAGLIULO, M. MALTONI, F. TASSINARI, op. cit.
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nota24

Così F. MAGLIULO, “Le decisioni dei soci” in La riforma della società a responsabilità limitata di C. CACCAVALE, F. MAGLIULO, M. MALTONI, F. TASSINARI, cit.
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nota25

In tal senso anche Massime elaborate dalla commissione società del Consiglio notarile di Milano (massima n. 35) secondo cui “la riduzione effettiva deve essere attuata nel rispetto sostanziale del criterio di parità di trattamento dei soci. A ciò la delibera deve rigorosamente attenersi: modalità diverse (ad esempio quella che prevedesse di ricorrere al sorteggio delle partecipazioni da rimborsare) non paiono adottabili a maggioranza. Per essere giustificate sul piano causale, richiederebbe il consenso di tutti i soci”.
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nota26

F. MAGLIULO, op. cit.; R. NOBILI – M.S. SPOLIDORO, op. cit.; B. QUATRARO – R. ISRAEL – S. D’AMORA – G. QUATRARO, op. cit.
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