Il riconoscimento del diritto operato dal debitore vale ad interrompere la prescrizione pur perdurando l'inazione del creditore (art.
2944 cod.civ.). Si noti che, come sarà oggetto di analisi
aliunde, l'ammissione del debito nelle prescrizioni presuntive svolge il diverso ruolo di cui all'art.
2959 cod.civ.. Nell'ambito della prescrizione estintiva il riconoscimento del diritto viene apprezzato, se anteriore alla scadenza del termine prescrizionale, quale atto interruttivo avente natura di mero atto giuridico non recettizio (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
5939/96)
nota1, se successivo al decorso, quale eventuale atto di rinunzia successiva ad avvalersi dell'efficacia estintiva.
Note
nota1
Configura l'atto di riconoscimento come atto giuridico non negoziale anche Ferrucci, Della prescrizione e della decadenza, in Comm.cod.civ., Torino,1982, p.458, sulla base della considerazione che gli effetti di esso si producono indipendentemente dalla presenza di un elemento intenzionale della dichiarazione.
top1Bibliografia
- FERRUCCI, Della prescrizione e della decadenza, Torino, Comm.cod.civ., 1980