Riconoscibilità degli usi civici



Questione di notevole rilevanza, preliminare rispetto ad ogni altra, è quella della ricognizione dell'esistenza dell'uso civico insistente sul terreno.
Una distinzione viene operata dall'art. 2 della Legge 1766/27 tra esercizio dell'uso antecedente al 1800 ovvero successivo a tale data. Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici ove non esista la prova documentale, è infatti ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800 (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 24390/2021).
A questo riguardo si può notare come non esista un sistema di accertamento degli usi civici connotato da ufficialità, se si escludono le pronunzie del Commissario liquidatore nota1 . Non si possono in questo senso stimare sempre utili le elencazioni dei beni appartenenti al demanio comunale tenuti presso i Comuni, dal momento che l'appartenenza al demanio è di per sé neutra quanto all'utilizzo promiscuo.

Migliore esito non è possibile trarre dalle indicazioni relative alle certificazioni catastali che, tra l'altro, posseggono intrinsecamente un'efficacia probatoria relativa. Per questo motivo l'art. 29 della Legge 1766/27 ebbe a prevedere la possibilità di deferire la relativa indagine storica a professionisti specialmente qualificati (Cass. Civ., Sez. II, 22177/2014).

E' d'altronde il caso di sottolineare che l'uso civico, per propria natura, importa l'imprescrittibilità e l'inusucapibilità della terra che ne sia gravata, dal che si desume che non giovano neppure quegli istituti che comunemente pervengono all'adeguamento del diritto alla situazione di fatto.

La prassi ha evidenziato tentativi di rimedio a questa situazione di oggettiva inconoscibilità: ad esempio la regione Lazio ha invitato i Comuni ad annotare sulle certificazioni di destinazione urbanistica l'eventuale esistenza del vincolo nota2 .

E' chiaro tuttavia che non è possibile affidare alla buona volontà o al buon senso delle singole amministrazioni la soluzione del problema, che non può essere risolto se non per il tramite della formazione di un catasto dei terreni soggetti ad uso civico o di appositi archivi tenuti dalla regione, dai comuni o da uffici statali.
Il nodo problematico è destinato ad emergere anche nel corso delle eventuali cause civili, nelle quali il Giudice sia chiamato a pronunziarsi sulla eventuale demanialità del bene (per la delicatezza del tema, che imponga speciali indagini, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 23323/2019; Cass. Civ., Sez. II, 4753/2014).

Note

nota1

La cui natura è decisoria, contrariamente all'ordinanza interinale con la quale il Commissario abbia assunto provvedimentidestinati a disciplinare il tempo di durata del processo: cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 298/99 .
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nota2

Una circolare del Commissario per gli usi civici del Lazio giunse a sollecitare i Comuni in ordine al rilascio delle certificazioni di destinazione urbanistica dotate di speciale annotazione circa l'esistenza di usi civici.
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Prassi collegate

  • Studio n. 372-2015/C, Vincoli di uso civico. Brevi considerazioni a margine di una sentenza


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