Ricognizione di debito contenuta nel testamento, differenza rispetto al legato di debito



Netta è la differenza tra il riconoscimento del debito (art. 1988 cod. civ. ) eventualmente veicolato in un testamento ed il legato di debito (art. 659 cod. civ. ), vale a dire quella disposizione a titolo particolare effettuata in favore del creditore a tacitazione del credito vantato da quest'ultimo nei confronti del de cuius.

La ricognizione di debito possiede efficacia meramente dichiarativa e si estrinseca in un'inversione dell'onere probatorio quanto alla sussistenza del credito. Il legato di debito si sostanzia invece in un vero e proprio atto dispositivo, il cui carattere intrinseco consiste nell'efficacia solutoria in ordine al debito preesistente (ponendo semplicemente la difficoltà di verificare se per caso si tratti di una liberalità aggiuntiva per il creditore, il quale mantenga il diritto di credito preesistente) nota1. Giova inoltre osservare che il creditore, al di là del fatto che già vanti un titolo per ottenere il pagamento di quanto dovutogli, viene a profittarne di uno ulteriore, scaturente dall'atto di ultima volontà nota2. Ciò può essere importante ogniqualvolta vengano in considerazione cose generiche, che per l'appunto vengono individuate con il testamento. Cosa avverrà se il testatore non abbia ottemperato alle prescrizioni di legge, ad esempio scegliendo cose di qualità inferiore alla media (art. 1178 cod. civ. )? Il legatario potrà sempre rinunziare al legato, instando per l'adempimento dell'obbligazione incombente sull'erede onerato. Costui, d'altronde, nell'ipotesi in cui il legato venga acquisito dal beneficiario, sarà gravato del solo obbligo di fare consegna delle cose, la cui proprietà viene acquistata immediatamente dal legatario.

Questa chiara differenza non toglie che, in concreto, le due figure possano dar luogo a sovrapposizioni ed intrecci forieri di non poche problematiche. In primo luogo il legato di debito vero e proprio, cioè quello che menziona la causa debendi, non può non sortire, accanto al tipico effetto dispositivo proprio del legato, un'indubbia efficacia dichiarativa in tutto e per tutto analoga alla ricognizione di debito. Anzi, si può dire che, dal punto di vista della natura giuridica, il legato di debito consta di un duplice contenuto: accanto all'enunciazione del debito, avente funzione di riconoscimento del medesimo, si pone il legato vero e proprio, cioè la disposizione a titolo particolare in favore del creditore nota3. L'aspetto dichiarativo tuttavia non può mai giungere a costituire il "motore" dell'attribuzione nota4. Come viene messo a fuoco separatamente in sede di disamina del caso dell'insussistenza del credito, non è infatti possibile che il testatore artatamente enunzi un debito in effetti insussistente, dando efficacemente vita ad un legato di debito. Se Tizio fingendo di essere debitore di Caio lega a costui la somma di 1000 al fine di sfuggire alla normativa in tema di tutela dei legittimari, sarà ben possibile dar conto dell'insussistenza delle riferite ragioni creditorie onde svelare la reale natura di liberalità di quello che soltanto apparentemente si palesava come legato di debito.

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Note

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Masi, Dei legati, in Comm.cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 89; Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p. 564.
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nota2

Butera, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, in Il codice civile italiano, Torino, 1940, p. 350.
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Come esattamente è stato osservato (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 657) l'importanza di mettere a fuoco tale duplice valenza è provata dall'incidenza dell'eventuale revoca testamentaria. Essa infatti non potrà che riguardare l'aspetto dispositivo, senza che valga ad inficiare quello dichiarativo proprio del riconoscimento, con evidente beneficio per il creditore in ordine alla prova del proprio diritto. Cfr., in materia di inoperatività della revoca relativamente agli atti aventi valenza dichiarativa contenuti nel testamento, il caso del riconoscimento di figlio naturale di cui all'art. 256 cod. civ. .
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nota4

Questo invero è l'aspetto più delicato della questione. Può al riguardo essere ricordato che quanti osservano che "la clausola testamentaria, nella quale il testatore identifica il rapporto da cui è sorto un suo debito è confessione, e fa piena prova, se il disponente abbia consegnato al creditore la scheda aperta..." (Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p. 308 il quale riferisce questo pensiero come frutto dell'elaborazione giurisprudenziale) giungono in effetti a configurare un'efficacia non già semplicemente dichiarativa, bensì lato sensu dispositiva del riconoscimento di debito contenuto nel testamento. Questa opinione, che attinge forse inconsapevolmente alla tematica degli effetti propri del negozio di accertamento, implicitamente sposando la tesi della costitutività del medesimo, non è condivisibile in radice. Opinando nel senso che si critica non sarebbe contestabile l'asserito credito che il testatore, d'accordo con il presunto creditore, avesse "confessato" nel testamento, ciò che non pare logico. Sarà infatti sempre possibile per chiunque ne abbia l'interesse dar conto dell'accordo simulatorio intercorso tra i detti soggetti e volto a dar conto di una realtà insussistente, in eventuale frode alle ragioni dei legittimari o di altri creditori ereditari.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • BUTERA, Il codice civile italiano commentato secondo l'ordine degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Torino, 1940
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979

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