Revocabilità della rinunzia al beneficio di inventario



I creditori dell'erede hanno tutto l'interesse che il proprio debitore mantenga il beneficio dell'inventario, evitando così di essere esposto al rischio di essere aggredito dai creditori ereditari nell'ipotesi di incapienza dei beni dell'asse. Al riguardo ci si domanda se, una volta che l'erede abbia rinunziato al beneficio dell'inventario, il relativo atto sia contestabile dai creditori personali ai sensi dell'art.2901 cod.civ.. Il quesito può anche essere posto in senso inverso: se cioè i creditori ereditari siano legittimati ad agire con l'azione revocatoria in riferimento alla revoca del beneficio quando rischiano di dover subire il concorso dei creditori dell'erede.

Ad una tesi negativa, fondata sulla natura squisitamente personale dell'atto di revoca del beneficio nota1, si oppone il preferibile parere positivo. Non si vede infatti perchè precludere al creditore di poter agire in revocatoria quando il debitore, allo scopo di frodare le ragioni del primo, ponga in essere la predetta revoca nota2 .

Note

nota1

Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-511), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.377.
top1

nota2

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.509 e Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.197. Nessun dubbio invece che i creditori personali dell'erede possano esperire la predetta azione (nell'ipotesi di eredità passiva): cfr. Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p.304.
top2

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1997
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Revocabilità della rinunzia al beneficio di inventario"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti