Revocabilità dell'atto di dispensa dalla collazione



Disputata è la possibilità di revocare la dispensa dalla collazione (art.737 cod.civ.). Nel senso della impossibilità di una eliminazione unilaterale dell'atto (sia con riferimento ad una revoca da parte del disponente, sia in relazione ad un'eventuale rinunzia del donatario che ne fosse beneficiato) si è espressa la più recente giurisprudenza sul punto (sia pure in un panorama assolutamente rarefatto: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 2752/84).

La questione appare strettamente dipendente dalla natura giuridica della dispensa: se questa è qualificabile come atto negoziale unilaterale autonomo mortis causa (sia pure collegato alla liberalità donativa) eccezionalmente privo di forma solenne (come si ritrae dal fatto che è possibile l'intervento di una valida dispensa tacita), non si vede perchè debba negarsi la possibilità di una revoca. La revocabilità è infatti principio generale in materia di disposizioni a causa di morte che non sembra venire meno neppure quando la dispensa sia stata effettuata contestualmente alla donazione (cfr. in questo senso Tribunale di Vicenza 30/06/1959)nota1.

Questione ulteriore è se la revoca debba essere espressa o se possa anche intervenire tacitamente, se cioè sia desumibile interpretativamente dalle disposizioni testamentarie. La questione si intreccia con quella degli effetti della dispensa dalla collazione, con particolare riferimento all'eventuale efficacia secondaria consistente nell'incremento della quota dei beni ereditari complessivamente destinati al coerede donatario rispetto agli altri coeredi. Cosa riferire del caso in cui Tizio, dopo aver donato al figlio Caio con dispensa dalla collazione un bene del valore di 100, successivamente istituisca eredi in pari misura sia Caio sia l'altro figlio Mevio ed il relictum sia pari a 50? Come è infatti evidente in una siffatta situazione, aprendosi la successione legittima, a Mevio spettarebbe quale porzione legittima tutto quanto si rinviene nell'asse ( relictum 50 + donatum 100 = 150,1/3 di 150 = 50). Se si annettesse alla manifestazione di volontà testamentaria dell'ereditando che nomina espressamente i figli eredi per la metà il significato di implicitamente revocare la dispensa dalla collazione fatta contestualmente alla donazione, Caio sarebbe tenuto a conferire quanto donato nell'asse che successivamente dovrebbe essere ripartito pariteticamente tra i coeredi, a ciascuno dei quali spetterebbe pertanto un valore pari a 75.

Note

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Analogamente Casulli, voce Collazione delle donazioni, in N.sso Dig.it., vol.III, 1959, p.462. Contraria a questa interpretazione è quella parte della dottrina secondo cui si dovrebbe configurare revocabile solo la dispensa contenuta in un testamento, mentre sarebbe irrevocabile quella concessa per atto tra vivi (l'atto di dispensa seguirebbe perciò le regole proprie del negozio cui essa è collegata: così Gazzara, voce Collazione, in Enc.dir., vol.VII, 1960, p.339 e Forchielli, voce Collazione, in Enc.giur.Treccani, vol.VI, 1988, p.4).
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Bibliografia

  • CASULLI, Collazione delle donazioni, N.mo Dig.it.
  • GAZZARA, Collazione, Enc. dir.

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