Revocabilità della riabilitazione dell'indegno



Prevale tra gli interpreti l'opinione secondo la quale la riabilitazione sarebbe un atto irrevocabile nota1. Il potere di riabilitazione sarebbe basato su un movente quale il perdono e non su quello di disporre circa la capacità a succedere degli ereditandi. V'è tuttavia chi ha osservato come il perdono stesso possa affondare le proprie radici nella constatazione del pentimento di chi abbia posto in essere determinate condotte pregiudizievoli per l'ereditando nota2. Più agevole pare invece sostenere la revocabilità della c.d. riabilitazione parziale (meglio definita come tacita), essendo al riguardo sufficiente revocare la disposizione dalla quale essa viene ricavata nota3.

In effetti, nessuno dei ragionamenti esposti sembra particolarmente convincente. In tema di riabilitazione tacita, di cui al II comma dell'art.466 cod.civ. , non sembrano esistere problemi di particolare difficoltà. Sicuramente è revocabile la disposizione consistente nell'istituzione d'erede o di legato dalla quale la legge fa dipendere l'effetto riabilitativo (da concepirsi dunque non dipendente da un atto negoziale). Non si vede come, nell'ipotesi, non reputare venuta meno detta efficacia. Ciò, tuttavia, non perchè, come più sopra sostenuto, sia intervenuta una revoca da parte del disponente (revoca che non potrebbe intervenire, dato che non v'è nessun atto negoziale di riabilitazione), ma perchè è stata revocata la disposizione alla quale la legge annetteva la riabilitazione.

Per quanto attiene alla revoca della riabilitazione espressa il tema è meno agevole, dovendo essere condotto al più generale problema della revocabilità degli atti post mortem e di quello, ancora più generale, della revocabilità dei negozi unilaterali. Se, a quest'ultimo, riguardo si può riferire come la revoca corrisponda per lo più ad una facoltà, che può essere esercitata fino ad un certo momento, oltre il quale non è più consentita, appare arduo nella fattispecie, stante la peculiare efficacia della riabilitazione (destinata a sortire effetti in esito alla morte dell'ereditando), negarne l'operatività. V'è tuttavia di più: se si pone mente al modo di disporre dell'art.256 cod.civ., norma che nega espressamente la possibilità di far venir meno il riconoscimento di figlio naturale (tipico atto post mortem ), quand'anche fosse revocato il testamento nel quale fosse contenuto, si può dedurre ancor più agevolmente la revocabilità della riabilitazione. Le peculiari ragioni che hanno condotto il legislatore a rendere stabili gli effetti del riconoscimento sicuramente non si pongono nell'ipotesi in esame ove sono in gioco eminentemente effetti patrimoniali connessi al venir meno della sanzione consistente nell'indegnità.

Difficoltà sorgono per quanto attiene alla riabilitazione che sia stata operata per atto pubblico. Neppure in questo caso appaiono tuttavia esistere ragioni sufficienti per negare ingresso alla revoca. Essa ben potrebbe intervenire per il tramite di un testamento successivo se non con un ulteriore atto pubblico, contrassegnato cioè dagli stessi requisiti formali della riabilitazione precedentemente operata.

Note

nota1

Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.202; Mengoni, Successione per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XLIII, t.2, Milano, 2000, pp.38 e ss.; Ferri, Successioni in generale (Artt. 512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.177; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.131.
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nota2

Secondo questa interpretazione, laddove il pentimento del colpevole non ci sia o venga meno, dovrebbe ammettersi la possibilità di revoca dell'atto di riabilitazione: così Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.107.
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nota3

In questo senso Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.76.
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Bibliografia

  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • MENGONI, Successione per causa di morte.Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.,dir. Cicu e Messineo, 1983

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