Revoca tacita



Si parla di revoca tacita o implicita del negozio testamentario con riferimento ad alcune figure quali il testamento posteriore, le cui disposizioni si palesano incompatibili con quelle precedenti (art. 682 cod.civ.) (Cass.Civ. Sez. II, 8780/87 ), la distruzione del testamento olografo (art. 684 cod.civ. ), il ritiro del testamento segreto (art. 685 cod.civ. ) l'alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 cod.civ. )nota1.

Più che con riferimento all'aspetto formale, l'analisi delle fattispecie che precedono deve essere condotta dal punto di vista della natura giuridica negoziale o meno di esse. Altrettanto importante è la considerazione del modo in cui emerge l'eventuale volontà negoziale: secondo un'opinionenota2, in determinate ipotesi essa assume la consistenza dell'attuazione, vale a dire di una modalità di estrinsecazione dell'intento negoziale differente rispetto alla dichiarazione.

Secondo la tesi preferibile nota3 non è ad esempio indispensabile la volontà di revoca nella figura del ritiro del testamento segreto (art. 685 cod.civ. ). Si tratterebbe dunque di un atto giuridico in senso stretto: dalla condotta cosciente e volontaria del testatore la legge farebbe derivare l'effetto della revoca.

Note

nota1

Cfr.Giampetraglia, La revoca testamentaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.II, Padova, 1994, p.1285.
top1

nota2

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.137.
top2

nota3

Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p.547.
top3

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • GIAMPETRAGLIA, La revoca testamentaria, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002


Prassi collegate

  • Quesito n. 234-2014/A, Germania – successioni: revoca di precedente disposizione testamentaria e pubblicazione di testamento olografo

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Revoca tacita"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti