Si parla di
revoca tacita o implicita del negozio testamentario con riferimento ad alcune figure quali
il testamento posteriore, le cui disposizioni si palesano incompatibili con quelle precedenti (art.
682 cod.civ.) (Cass.Civ. Sez. II,
8780/87 ),
la distruzione del testamento olografo (art.
684 cod.civ. ),
il ritiro del testamento segreto (art.
685 cod.civ. )
l'alienazione o trasformazione della cosa legata (art.
686 cod.civ. )
nota1.
Più che con riferimento all'aspetto formale, l'analisi delle fattispecie che precedono deve essere condotta dal punto di vista della natura giuridica negoziale o meno di esse. Altrettanto importante è la considerazione del modo in cui emerge l'eventuale volontà negoziale: secondo un'opinione
nota2, in determinate ipotesi essa assume la consistenza dell'attuazione, vale a dire di una modalità di estrinsecazione dell'intento negoziale differente rispetto alla dichiarazione.
Secondo la tesi preferibile
nota3 non è ad esempio indispensabile la volontà di revoca nella figura del ritiro del testamento segreto (art.
685 cod.civ. ). Si tratterebbe dunque di un atto giuridico in senso stretto: dalla condotta cosciente e volontaria del testatore la legge farebbe derivare l'effetto della revoca.
Note
nota1
Cfr.Giampetraglia, La revoca testamentaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.II, Padova, 1994, p.1285.
top1nota2
Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.137.
top2nota3
Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p.547.
top3Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
- GIAMPETRAGLIA, La revoca testamentaria, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
Prassi collegate
- Quesito n. 234-2014/A, Germania – successioni: revoca di precedente disposizione testamentaria e pubblicazione di testamento olografo