Revoca o cessazione dell'amministrazione di sostegno




L'amministrazione di sostegno può essere revocata o comunque cessare per le cause di cui all'art. 413 cod. civ..Anzitutto l'ufficio può avere termine semplicemente perchè il beneficiario può non averne più bisogno. Si badi al fatto che l'istituto è utilizzabile anche in relazione a stati patologici temporanei, una volta venuti meno i quali più non si palesa la necessità di preseguire l'amministrazione di sostegno. L'eventualità è presa in considerazione soltanto in modo indiretto dall'art. 413 cod. civ.. Esso infatti dispone che, "quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406 cod. civ. , ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare."

L'amministrazione può cessare, all'inverso, perchè inidonea a proteggere sufficientemente il beneficiario, rispetto al quale si prospetti come più opportuno il ricorso all'interdizione ovvero all'inabilitazione. Sempre il giudice tutelare può provvedere (anche motu proprio, d'ufficio) dichiarando la cessazione dell'amministrazione di sostegno tutte le volte in cui questa si sia palesata inadeguata "a realizzare la piena tutela del beneficiario". Lo stesso giudice provvederà informando l'ufficio del pubblico ministero affinchè promuova il giudizio di interdizione o di inabilitazione. In questo caso l'amministrazione di sostegno ha termine con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'art. 419 cod.civ., ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione". L'istanza è comunicata al beneficiario e all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Secondo la S.C. unico soggetto necessario del procedimento è il beneficiario: pertanto non si da litisconsorzio necessario rispetto all'amministratore di sostegno, il quale pertanto potrebbe non essere coinvolto nella relativa procedura (Cass. Civ., Sez. VI-I, 17032/2014).

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