Revoca espressa del testamento e capacità di agire



Alla classificazione della revoca espressa del testamento quale atto mortis causa segue l'applicazione della disciplina sostanziale propria del testamento.

In tema di capacità di porre in essere l'atto non dovrà dunque farsi riferimento alla norma generale di cui all'art. 428 cod.civ., bensì al più specifico principio di cui all'art. 591 cod.civ. . Poiché in base a quest'ultima disposizione anche l'inabilitato può fare validamente testamento, può ritenersi che costui, analogamente, possa altrettanto validamente porre in essere la relativa revoca (ciò che invece non sarebbe ammissibile qualora dovesse farsi applicazione del disposto dell'art. 428 cod.civ.) nota1.

Note

nota1

Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.473.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973

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