Cosa accade nell'ipotesi in cui i soggetti di cui agli artt.
596 ,
597 ,
598 cod.civ. (che contemplano il tutore, il protutore, il notaio, i testimoni, l'interprete, colui che ha scritto o ricevuto il testamento segreto) vengono ad assumere la qualità di chiamati quali eredi legittimi o testamentari in conseguenza dell'atto di revoca del precedente testamento? L'ipotesi è quella del perfezionamento di un atto di revoca espressa per atto pubblico notarile nel quale vengano ad assumere il ruolo di testimoni detti soggetti.
Una volta che siasi premesso che la revoca espressa del testamento è qualificabile come
atto negoziale mortis causa, non può che discenderne l'applicabilità delle specifiche figure di
incapacità giuridica speciale relativa di cui ai predetti artt.
596 ,
597 ,
598 cod.civ., ai sensi delle quali sono incapaci a ricevere per testamento il tutore, il protutore, il notaio, i testimoni, l'interprete, colui che ha scritto o ricevuto il testamento segreto
nota1.
Prescindendo dunque dall'ipotesi della revoca espressa derivante dal perfezionamento di nuovo testamento (in relazione al quale dunque la normativa appena evocata viene ad assumere diretta valenza impeditiva) dalle cose dette
emerge l'indispensabilità che l'atto di revoca non annoveri fra i testimoni l'erede legittimo o chiunque venga ad essere chiamato alla successione in esito all'atto.
Note
nota1
Così Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1965, p.20.
top1 Bibliografia
- TALAMANCA, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1965