Revoca della revocazione del testamento



Ai sensi dell'art. 681 cod.civ. è possibile revocare la revoca che sia stata fatta in relazione ad un negozio testamentario. La norma prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, facendo così rivivere le disposizioni revocate. La revoca della revoca sembra porsi, sotto il profilo strutturale, come negozio di terzo grado, volto cioè ad eliminare la revoca che, a propria volta, era intesa a togliere di mezzo il negozio testamentario nota1. Intesa in questo modo, la revocazione della revocazione, contrassegnata dalla stessa natura giuridica della revocazione o revoca che dir si voglia nota2, determina la reviviscenza del testamento nota3. In altri termini, una volta eliminata la revoca ritorna operativa la volontà testamentaria che era stata posta nel nulla in esito alla revoca.

Non mancano differenti costruzioni del fenomeno: secondo un'opinione nota4 infatti l'istituto in esame configurerebbe un testamento per relationem : non dunque un atto inteso immediatamente a togliere di mezzo la revoca precedente, bensì un nuovo testamento avente lo stesso contenuto di quello precedente nota5 .

Appare preferibile aver riguardo alle concrete modalità di attuazione della revoca: il testatore potrebbe sia confezionare un nuovo testamento, succintamente prevedendo le attribuzioni come in precedenza effettuate nell'atto di ultima volontà oggetto della revoca, sia revocare la revoca senza altro aggiungere.

Si pensi al fatto che la revoca può anche essere implicitamente ritraibile (art. 682 cod.civ. ) e che è altresì possibile configurare ipotesi anche più complesse, nelle quali si combinano revoca della revoca e revoca tacita nota6: che cosa dire ad esempio dello scritto di pugno del testatore che disponesse revocando espressamente la revoca effettuata in relazione al proprio precedente testamento, prevedendo poi un lascito che si palesasse comunque incompatibile con una delle disposizioni contenute nel testamento anteriore che verrebbe ad assumere nuova vigenza proprio in virtù della revoca della revoca?

Sarebbe possibile ipotizzare, a questo proposito, la convivenza delle disposizioni del più antico testamento (con l'eccezione di quelle incompatibili) con la disposizione (che verrebbe pertanto ad assumere prevalente efficacia) contenuta nel nuovo testamento. Quest'ultimo, a tal fine, verrebbe pertanto a valere non soltanto come revoca della revoca, bensì anche come nuovo testamento, a condizione che fosse dotato dei relativi requisiti (es.: olografia)nota7 .

L'accoglimento della tesi della revoca come atto che, eliminando la revoca, fa rivivere le disposizioni del precedente testamento, importa il fatto che quest'ultimo viene ad assumere la propria efficacia ex tunc, cioè con riferimento al tempo in cui venne perfezionato nota8.

Questa considerazione non è senza conseguenze per quello che implica nell'ipotesi di pluralità di testamenti concorrenti ed incompatibili in tutto o in parte. Concependo infatti la revoca come atto che fa rivivere il precedente testamento, le disposizioni in esso contenute dovranno reputarsi cronologicamente riferite al tempo in cui detto testamento venne perfezionato.

Note

nota1

Giampetraglia, La revoca testamentaria, in Successioni e donazioni, vol.I, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.1277.
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nota2

In particolare sulla natura giuridica della revoca di revoca di testamento occorre registrare in dottrina l'esistenza di un dibattito analogo e parallelo a quello relativo alla natura dell'istituto della revoca. Vi sono coloro i quali (Ferri, voce Revoca, in Enc.dir., p.203) ritengono che, in quanto l'effetto della revoca è quello di far rivivere le disposizioni testamentarie, essa corrisponderebbe ad un atto mortis causa e coloro che (Rossi Carleo, voce Revoca degli atti. Revoca del testamento , in Enc.giur.Treccani, p.14; Giannattasio, Delle successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, Torino, 1980, p.347; Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.66 e Giampetraglia, cit., p.1282) al contrario, sottolineano che la revoca della revoca si limita ad eliminare gli effetti della revoca precedente, cioè ad inserirsi in uno schema negoziale inter vivos.
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nota3

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.555.
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nota4

Opinione sostenuta da Giampiccolo, Il contenuto del testamento, Milano, 1954, p.182 e Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III, Milano, 1963, p.219.
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nota5

Sottolinea il carattere di novità dell'atto testamentario Romano, voce Revoca, in N.mo Dig.it., p.819.
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nota6

Occorre precisare che, secondo l'opinione dominante (Giannattasio, Delle successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, Torino, 1980, p.348; Fois, Revoca dell'olografo operata dal testatore e reviviscenza delle disposizioni revocate, in Riv.dir.civ., 1976, p.64 e Triola, Sull'ammissibilità della revoca espressa di revoca tacita del testamento, in Giust.civ., 1987, p.801) dall'esame della struttura delle fattispecie considerate negli artt.682, 685 e 686 cod.civ. scaturirebbe l'inammissibilità di una revoca tacita di una revoca espressa. Diversi sono però i casi che assumeremo in considerazione poichè essi presuppongono combinazioni compatibili e concorrenti di revoca tacita (ammessa dallo stesso ordinamento) e revoca di revoca di testamento.
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nota7

Capozzi, cit., p.556.
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nota8

Giampetraglia, cit., p.1281 e Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.481.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • FERRI, Revoca, Enc.dir, XL, 1989
  • FOIS, Revoca dell'olografo operata dal testatore e reviviscenza delle disposizioni revocate, Riv.dir.civ., 1976
  • GIAMPETRAGLIA, La revoca testamentaria, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954
  • GIANATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1980
  • ROSSI CARLEO, Revoca degli atti. Revoca del testamento, Enc.giur. Treccani
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
  • TRIOLA, Sull'ammissibilità della revoca espressa di revoca tacita del testamento, Giust.civ., 1987

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