L'art.
59 legge 89/1913
impone al notaio l'annotazione della revoca a margine della procura stipulata in precedenza . Ciò ovviamente nel caso in cui la procura sia stata inserita nella raccolta degli atti. Una procura rilasciata nell'originale non potrebbe logicamente subire l'annotazione di cui si discorre.
Certamente il notaio che omettesse di annotare sull'originale la revoca della procura, così come prescritto dalla legge, consentendo in tal modo al procuratore di alienare il bene successivamente alla revoca,
sarà tenuto a rispondere dei danni nota1. Differente è il caso del procuratore che avesse contratto, anteriormente alla revoca della procura, l'obbligazione preliminare di alienare ad un terzo (dunque valida ed efficace). Si ipotizzi che, una volta revocata la procura, il difetto di pubblicità della revoca avesse reso comunque possibile il perfezionamento del contratto definitivo da parte di detto procuratore, pur privo di poteri rappresentativi. In tale eventualità il notaio risponderà dei danni soltanto nel caso in cui risultasse provato che, qualora la procura non fosse stata efficacemente utilizzabile, il proprietario del bene promesso in vendita avrebbe potuto legittimamente sottrarsi all'obbligo di alienazione, tenuto anche conto del modo di disporre dell'art.
2932 cod.civ..
Note
nota1
Cfr.Protettì-Di Zenzo, La legge notarile, Milano, 1995, p.274.
top1Bibliografia
- PROTETTI'-DI ZENZO, La legge notarile: commento con dottrina e giurisprudenza delle leggi notarili, Milano, 1995
Prassi collegate
- Quesito n. 5919/C, Sull’obbligo del Consiglio Notarile di comunicare le revoche di procure