L'art.
1958 cod.civ.
prevede la facoltà del mandante di revocare il mandato di credito, facendo espressamente salva la possibilità che venga risarcito il danno all'altra parte (che deve essere individuata nel mandatario che, come tale, ha concesso il finanziamento all'ulteriore soggetto indicato dal mandante).
Questo significa che, mentre il mandatario il quale ha accettato l'incarico di fare credito al terzo non può sciogliersi dal vincolo (l'art.
1958 cod.civ. fa menzione a questo proposito di impossibilità di fare rinunzia), al contrario il mandante può fare revoca dell'incarico conferito al mandatario ed afferente alla concessione del finanziamento al terzo indicato.
La facoltà in esame, nonostante l'espresso tenore letterale della norma, viene qualificata come attribuzione di un diritto di recesso nota1. A ben vedere il problema è strettamente dipendente dalla verifica della natura giuridica del mandato di credito. Anche accogliendo la tesi che riconduce la figura all'ambito più generale del mandato, occorre comunque sottolineare che la facoltà di revoca in quest'ultimo è disciplinata dagli artt.
1723,
1724,
1725 cod.civ.. In generale da queste norme si ricava la possibilità di una revoca del mandato ricorrendo una giusta causa. Nell'ipotesi in esame pare invece prescindersi del tutto da un siffatto requisito, ponendosi la facoltà di cui all'art.
1958 cod.civ. come eccezione rispetto alle predette regole
nota2.
Note
nota1
In questo senso la dottrina prevalente: Fragali, Della fideiussione, in Comm.cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1962, p.571 e D'Orazi-Flavoni, Fideiussione, mandato di credito, anticresi, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano,1961, p.59.
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L'eccezionalità di quest'ultima norma implica che l'obbligo del risarcimento del danno in capo al mandante sussista anche in caso di revoca effettuata per giusta causa: cfr. Figone, voce Mandato di credito, in Dig.disc.priv., p.188. Così anche Simonetto, voce Mandato di credito, in N.sso Dig.it., vol.X, 1957, p.164, che espressamente riconduce questa fattispecie al mandato, ravvisandone, tuttavia, alcuni tratti distintivi.
top2 Bibliografia
- D'ORAZI-FLAVONI, Fideiussione, mandato di credito, anticresi, Milano, Tratt.dir.civ.Grosso Santoro pass., 1961
- FRAGALI, Della fideiussione, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1962
- SIMONETTO, Mandato di credito, N.sso dig.it., 1957