Retroattività della risoluzione



Ai sensi dell'art. 1458 cod.civ. , la risoluzione per inadempimento opera retroattivamente tra le parti. Nell'ipotesi in cui una di esse avesse già effettuato la propria prestazione, conseguentemente, l'altra sarà tenuta ad effettuarne la restituzione, secondo le norme che disciplinano l'indebito (Cass.Civ. Sez. II, 7234/95nota1.

L'art. 1467 cod.civ. estende la stessa prescrizione anche alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Quando l'obbligo di restituzione conseguente alla risoluzione ha ad oggetto una somma di denaro, in ogni caso (sia cioè quando vi sia tenuta la parte inadempiente, sia quella non inadempiente che ha richiesto la risoluzione) viene in considerazione, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, un debito di valuta e non di valore (Cass.Civ. Sez. Unite, 5391/95 ) nota2.

Che valenza possiede la regola della retroattività degli effetti della risoluzione?

Invero essa non opera sempre e comunque illimitatamente neppure tra le parti. L'art. 1458 cod.civ.  stabilisce infatti l'irretroattività della risoluzione nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nei quali le prestazioni già eseguite non potrebbero esser rese precarie dalla caducazione del negozio (Cass.Civ. Sez. III, 3019/96 ), almeno tutte le volte in cui le prestazioni già eseguite possano definirsi come reciprocamente e definitivamente satisfattive (Cass.Civ. Sez. I, 7169/95 ) nota3.

D'altronde corrisponde alla logica che la risoluzione non possa cancellare le prestazioni che storicamente siano già state effettuate e che possano considerarsi bilanciate da controprestazioni eseguite dall'altra parte.

E' notevole osservare che, anche in tema di condizione, la retroattività degli effetti, pur essendo dotata di una diversa portata, (retroattività reale) conosce, proprio nei contratti di durata, una analoga eccezione (cfr. art. 1360 cod.civ. )

Risoluzione:
effetti tra le parti


Immagine

Quali sono le conseguenze della risoluzione del contratto per i terzi, per tali intendendosi coloro che avessero acquistato un diritto da colui il cui atto acquisitivo fosse risolubile (ma non ancora risolto)?

La retroattività della caducazione degli effetti del contratto risolto non opera rispetto ai terzi, quand'anche fosse stata espressamente pattuita (art. 1458 cod.civ. ): rispetto ai terzi la risoluzione può pertanto pregiudicare unicamente i diritti acquistati posteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale (o della dichiarazione di scelta) intesa ad ottenere la risoluzione del contratto.

Si parla a tal proposito di retroattività obbligatoria, per distinguerla dalle ipotesi di c.d. retroattività reale (quest'ultima propria dell'annullamento e della clausola condizionale) nota4.

Si faccia il caso di Tizio che aliena a Caio un bene immobile, il quale viene successivamente venduto da Caio a Sempronio. Caio, che non aveva corrisposto integralmente il prezzo al tempo dell'acquisto, si rende inadempiente. Tizio agisce dunque per ottenere la risoluzione del contratto. Cosa accade al diritto acquistato da Sempronio? A condizione che Sempronio abbia trascritto il proprio acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di Tizio intesa ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento di Caio, la pronunzia che accoglie detta domanda non potrà pregiudicare il diritto acquistato dal terzo Sempronio. Non soltanto detta pronunzia non determina dunque il venir meno del secondo acquisto a favore del terzo, ma neppure vale a connotarlo come acquisto a non domino nota5.

Immagine

Il principio della retroattività (seppure obbligatoria, inter partes ) non pare invece applicabile, in difetto di esplicite pattuizioni delle parti in tale senso, alla c.d. risoluzione per mutuo consenso, la quale opera negozialmente e non giudizialmente (Cass.Civ. Sez. II, 5065/93 ) nota6.

Note

nota1

V. Scalfi, Risoluzione del contratto, in Enc. giur. Treccani, XXVII, 1991, p.8.
top1

nota2

Tra gli altri Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.290. 
top2

nota3

Cfr. Gentili, La risoluzione parziale, Napoli, 1990, p.26; Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1524.
top3

nota4

Così Mosco, La risoluzione per inadempimento, Napoli, 1950, p.281; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.832.
top4

nota5

Cfr. Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.9; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p.685.
top5

nota6

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.966.
top6

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GENTILI, La risoluzione parziale, Napoli, 1990
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • MOSCO, La risoluzione del contratto per inadempimento, Napoli, 1950
  • SCALFI, Risoluzione del contratto, Enc.giur. Treccani, XXVII, 1991
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Retroattività della risoluzione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti