Retroattività dell'annullamento tra le parti



Tra le parti la retroattività dell'annullamento è ordinariamente piena: una volta annullato, il contratto si considera come non fosse stato mai concluso. Non difettano eccezioni: l'art. 2126 cod.civ. in tema di contratto di lavoro prescrive infatti che "l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione...".

La caducazione del negozio in seguito all'esperimento dell'impugnativa deve infine fare i conti con l'eventuale natura plurilaterale dell'atto. Pertanto, ai sensi dell'art. 1446 cod.civ. , nei contratti con più di due parti in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, l'eventuale annullamento concernente il vincolo di una sola parte non importa il venir meno dell'intero contratto salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale nota1.

Ai sensi dell'art. 1442 cod.civ. la condizione patologica del contratto rimasto ineseguito può, anche successivamente al decorso del termine quinquennale previsto per l'azione di annullamento, essere sempre fatta valere in via di eccezione dalla parte che sarebbe stata legittimata a proporre la relativa azione.

Connessa all'inefficacia dell'atto è la ripetizione della prestazione effettuata nota2, la quale deve essere considerata, in seguito all'annullamento, come eseguita sine causa. Notevole, a questo proposito, è la norma dell'art. 1443 cod.civ. , che viene a limitare questi effetti: così se il contratto viene annullato a causa dell'incapacità di un contraente "questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio" nota3. La norma va coordinata con l'art. 1190 cod.civ. , che disciplina il caso del pagamento effettuato all'incapace nota4.

Note

nota1

Cfr. Dalmartello, Questioni in tema di annullabilità del contratto, in Riv. dir. trim. e proc. civ., 1963, p.32 e ss.; Criscuoli, Precisazioni in tema di annullabilità parziale del negozio giuridico in rapporto ai vizi di volontà, in Riv. dir. civ., I, 1964, p.366 e ss..
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nota2

Così, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.673; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.806; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.277; Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.402.
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nota3

V. Barbiera, L'ingiustificato arricchimento, Napoli, 1964, p.170; Giacobbe, Convalida (dir. priv.), in Enc. dir., X, 1962, p.482 e ss..
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nota4

Messineo, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., II, 1958, p.481; Franzoni, Dell'annullabilità del contratto, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1997, p.171
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Bibliografia

  • BARBIERA, L'ingiustificato arricchimento, Napoli, 1964
  • CRISCUOLI, Precisazioni in tema di annullabilità parziale del negozio giuridico in rapporto ai vizi di volontà, Riv.dir.civ., I, 1964
  • DALMARTELLO, Questioni in tema di annullabilità del contratto, Riv.dir.trim.e proc.civ., 1963
  • FRANZONI, Dell’annullabilità del contratto, Milano, 1997
  • GIACOBBE, Convalida (dir.priv.), Enc.dir., X, 1962
  • MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972

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