La caratteristica saliente della pronunzia di annullamento del contratto è la sua
retroattività nota1, vale a dire l'operatività
ex tunc di essa, risalente al tempo del perfezionamento dell'atto.
In forza di questo principio l'atto si deve considerare, dal punto di vista giuridico, come se non avesse mai prodotto alcun effetto nota2; questo anche se, dal punto di vista storico, non si può negare che l'atto abbia sortito efficacia, almeno temporaneamente
nota3.
Assai importante è distinguere, a proposito della retroattività dell'annullamento, i rapporti tra le parti e quelli tra i terzi, per tali intendendosi i soggetti diversi da coloro che diedero vita all'atto annullato (quali ad esempio gli aventi causa da colui che ha acquistato un diritto in base ad un titolo annullabile).
Tradizionalmente si distingue tra
retroattività reale (=opponibile ai terzi) e retroattività obbligatoria (=avente efficacia limitata alle parti) nota4: quella che vale a connotare gli effetti dell'annullamento, come meglio sarà oggetto di separata disamina, è della prima specie. Si dice pertanto, in via del tutto generale, che la retroattività in materia di annullamento è esterna o reale. In questa caratteristica essa si distingue dalla retroattività che opera in materia di risoluzione del contratto, di natura interna o obbligatoria (art.
1458 cod.civ. ).
Note
nota1
Cfr. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1959, p.673; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.934.
top1nota2
Franzoni, Dell'annullabilità del contratto, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1997, p.168.
top2nota3
V. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.256.
top3nota4
Così Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.807.
top4 Bibliografia
- FRANZONI, Dell’annullabilità del contratto, Milano, 1997
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002