Retroattività degli effetti della condizione



Veniamo a considerare più specificamente quello che è il concreto modo di operare della condizione. Secondo l'art. 1360 cod.civ. "gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano esser riportati ad un momento diverso".

Ciò sta a significare che, nel momento in cui la condizione sospensiva si è verificata, si producono tutte le conseguenze del negozio, con effetto retroattivo al tempo in cui è stato concluso. Si considera cioè come se gli effetti si fossero prodotti non già dal momento in cui l'avvenimento dedotto in condizione ha avuto luogo (ex nunc), ma da quello della conclusione del negozio (ex tunc).

L'inverso avviene (gli effetti del negozio si considerano come non mai verificati) se la condizione è risolutiva.

Ciò premesso, ne segue che, qualora Tizio abbia acquistato un bene il giorno 1 gennaio sotto una condizione sospensiva il cui evento si verifica il 31 gennaio immediatamente successivo, costui viene considerato proprietario del bene fin dal giorno 1 gennaio, data della stipulazione dell'acquistonota1 .

Se Tizio avesse alienato ulteriormente a terzi la propria aspettativa il 10 gennaio, pendendo la condizione, automaticamente l'acquisto effettuato dal terzo si consoliderebbe. Costui dovrebbe essere considerato, fin dal perfezionamento del proprio atto acquisitivo, come proprietario.

Questa particolare specie di retroattività viene appellata come retroattività reale, esterna o ancora assoluta. Come tale essa si distingue dalla retroattività obbligatoria o interna o relativa propria di altri istituti quali la risoluzione del contratto (cfr. art. 1458 cod.civ.) nota2.

La retroattività della condizione è pertanto della prima specie, essendo simile alla retroattività dell'annullabilità e correlativamente differenziandosi nettamente da quella relativa alla risolubilità, limitata alle parti (salvi i principi in tema di trascrizione).

La retroattività opera anche, come già detto, nel caso di alienazione della aspettativa o del diritto condizionato.

Gli aventi causa rispettivamente dal titolare del diritto acquistato sotto condizione sospensiva, ovvero da colui che ha acquistato un diritto sotto condizione risolutiva (dunque attualmente esistente, ma idoneo a risolversi retroattivamente), saranno titolari di una situazione soggettiva di consistenza del tutto analoga a quella facente già capo ai loro danti causa.

Questa particolare caratteristica della retroattività viene comunemente spiegata facendosi ricorso alla regola dell'unitarietà della volontà condizionata, cui segue l' immediata operatività della medesima.nota3

Ciò significa che l'intento delle parti è quello di stabilire che il contratto possieda un certo effetto.

La clausola condizionale viene apposta per eliminare definitivamente un'efficacia che, nell'incertezza dell'evento, per intanto si produce ovvero, inversamente, per determinare la produzione degli effetti che interinalmente non si producono. Tuttavia, una volta che si sia verificato o si possa dire definitivamente mancato l'evento, questo meccanismo, che ormai ha svolto la propria funzione, viene del tutto espunto dall'atto negoziale.

L'unitarietà potrebbe venir meno per espressa previsione delle parti: come detto più volte, lo stesso art. 1360 cod.civ. stabilisce che la retroattività vale "salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati ad un momento diverso"nota4 .

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.561.
top1

nota2

Mentre infatti "la retroattività obbligatoria genera solo degli obblighi in tal senso a carico delle parti, la retroattività reale fa sorgere automaticamente tale situazione" (Tatarano, voce Retroattività, in Enc.dir., vol.XL, p.83).
top2

nota3

In questo senso Barbero, voce Condizione, in N.mo Dig.it., 1959, p.1106. Secondo un'altra parte opinione (Costanza, La condizione e gli altri elementi accidentali, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.II, Torino, 1999, p.872) tuttavia, la manifestazione di volontà comporterebbe solo la nascita di un rapporto giuridico e non giustificherebbe che lo stesso sia in grado di esplicare tutta la propria efficacia, per cui la regola della retroattività sembrerebbe giustificata dalla necessità che i diritti sub condicione abbiano rilevanza anche rispetto ai terzi, cioè nella esigenza della loro "realità".
top3

nota4

Così Petrelli, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000, p.355 in nota n.288.
top4

Bibliografia

  • COSTANZA, La condizione e gli altri elementi accidentali, Torino, I contratti in generale, II, 1999
  • PETRELLI, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000
  • TATARANO, Retroattività, Enc.dir., XL

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Retroattività degli effetti della condizione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti