Restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi




Le condizioni generali di contratto che hanno l'effetto di determinare la restrizione della libertà contrattuale del contraente che vi aderisce, nei rapporti con i terzi, corrispondono a quelle pattuizioni che introducono limitazioni sia dal punto di vista dell'astratta possibilità di stipulare, sia in relazione alla scelta del contraente.

Si pensi al divieto di alienazione di cui all'art. 1379 cod.civ., alle convenzioni che introducono una prelazione volontaria, alle clausole che impongono un determinato contenuto degli accordi da concludere con altri soggetti (tali ad esempio quelli che obbligano a stipulare soltanto con contraenti che rivestono qualifiche particolari o a prezzi prefissati).

Si discute se l'obbligazione di mantenere ferma la proposta per un certo tempo, il patto di opzione o quello di prelazione contenuto in un contratto predisposto possano essere considerate clausola vessatoria.

Alla comune opinione negativa, che si basa sul fatto che tanto la proposta irrevocabile quanto il patto di opzione (o quello di prelazione) sarebbero relativi ad un futuro contratto, si è fatto strada in dottrina il parere contrario.

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