Restituzione di documenti



Ai sensi dell'art. 2961 cod.civ. i cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. L'esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Si tratta di una particolare ipotesi di prescrizione presuntiva (Cass. Civ. Sez. II, 6461/91 ), avente ad oggetto non già un diritto di credito afferente ad un'obbligazione pecuniaria, bensì il diritto alla restituzione di documenti o incartamenti che potrebbero possedere una notevole importanza sotto il profilo giuridiconota1 .

Ai sensi dell'ultimo comma della disposizione in esame anche ai soggetti ivi designati può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

In questo caso si applicherà il disposto dell' art. 2959 cod.civ..

Note

nota1

Questa peculiare specie di prescrizione presuntiva determina che, all'esito del tempo per essa previsto, si consideri adempiuto l'obbligo di restituire o di rendere conto di quei documenti che siano stati affidati in deposito ad alcuni particolari soggetti in ragione dell'espletamento dell'incarico loro conferito: cfr. Lo Cuoco, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.VI, Torino, 1997, p. 694.
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Bibliografia

  • LO CUOCO, Torino, Comm.cod.civ., VI, 1997

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