Restituzione dei frutti (conseguenze della pronunzia di indegnità)



L'art. 464 cod.civ. prescrive che l'indegno sia obbligato a restituire i frutti pervenutigli dopo l'apertura della successione. Quest'obbligo si basa essenzialmente sul fatto che l'indegno è considerato, a tutti gli effetti, possessore di malafede nota1. Egli non deve tuttavia restituire i frutti che avrebbe potuto percepire e non ha percepiti (come invece dispone l'art.1148 cod.civ. ). Ciò in considerazione del fatto che egli potrebbe non conoscere che la propria condotta abbia determinato l'esclusione dalla successione nota2.

Secondo la prevalente interpretazione nota3, pure in difetto di un richiamo esplicito, potrebbe farsi applicazione dell'art. 1150 cod.civ. , norma che disciplina la sorte delle spese effettuate per riparazioni, miglioramenti, addizioni. Dette spese dovrebbero pertanto essere rimborsate all'indegno, sia pure nella misura della minor somma tra lo speso ed il migliorato. Per quanto attiene alle addizioni il rinvio all'art.936 cod.civ. contenuto nell'ultimo comma dell'art. 1150 cod.civ. dovrebbe essere escluso quanto al III comma della cennata norma, concernente il possessore di buona fede nota4.

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Note

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Palazzo, Le successioni, in Trattdir.priv., diretti da Iudica-Zatti, Milano, 2002, p.222.
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nota2

Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 203.
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nota3

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.139.
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nota4

Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.183.
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Bibliografia

  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1997
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.di dir. priv. diretto da Iudica e Zatti, 2002
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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