Responsabilità per illecito (patrimonio destinato)




Ai sensi del III comma dell'art. 2447 quinquies cod. civ. la destinazione del patrimonio ad uno specifico affare, sia pure debitamente deliberata ai sensi dell'art. 2447 ter cod. civ. non può esimere la società dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Il tutto ovviamente con l'intero patrimonio sociale.

Pertanto colui che sia divenuto creditore della società in esito alla produzione di un illecito riconducibile alla stessa (dunque in quanto ingiustamente danneggiato) può agire per il risarcimento del danno senza subire le limitazioni che invece riguardano l'attività posta in essere fisiologicamente in relazione al perseguimento dello specifico affare.

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