Responsabilità dell'onerato del legato




Quando il peso del legato viene a gravare sull'erede, costui ne risponde pienamente. Ciò quand'anche l'onere economico eccedesse il valore di quanto lasciatogli, naturalmente ad eccezione del caso in cui l'erede avesse accettato con beneficio d'inventario (art. 490, n.2, cod.civ. ). Quando più siano gli eredi onerati entrano in gioco le regole di cui all'art. 662 cod.civ. nonchè di cui all'art.752 cod.civ. , secondo il quale i coeredi fanno fronte ai debiti ed ai pesi ereditari "in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore non abbia diversamente disposto" nota1. Al tema della nostra indagine appartiene anche il modo di disporre dell'art.483 cod.civ. , ai sensi del quale, se nel tempo successivo all'accettazione dell'eredità viene scoperto un testamento che prevede ulteriori lasciti, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Con tutta evidenza la disposizione viene a porre concretamente una ulteriore limitazione di responsabilità per l'erede, parimenti rammentando (ciò di cui peraltro non si dubiterebbe comunque) la forza vincolante delle regole intese a preservare la porzione legittima spettante all'erede quando appartenga al novero dei riservatari. Da questo punto di vista occorre far presente come il peso economico del legato possa incidere sulla legittima in modo diretto (vale a dire attribuendo al legatario beni in modo tale che al legittimario non avanzino cespiti di valore sufficiente), oppure indiretto (ad esempio il lascito dell'usufrutto, di una somma di denaro da corrispondersi dall'erede). In quest'ultima ipotesi si potrà ben fare applicazione dell'art.549 cod.civ. , mentre nella prima occorrerà per l'erede agire in riduzione.

Diversamente vanno le cosa quando il legato sia posto a carico di uno o più legatari: essi infatti vi faranno fronte nei limiti del valore del lascito loro attribuito (art.671 cod.civ. ). Si parla, al riguardo, di sublegato. Il fenomeno sarà sottoposto a separata disamina.

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Note

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La regola viene implicitamente ribadita nel disposto di cui all'ultimo comma dell'art.663 cod.civ., norma che si occupa dell'ipotesi in cui il testatore abbia posto a carico di uno solo degli eredi il legato. Il legato di cosa propria dell'erede infatti non determina il venir meno della presunzione in base alla quale si reputa che il peso economico del lascito a titolo particolare debba gravare su ciascuno degli eredi proporzionalmente alla quota di ciascuno.
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