Responsabilità dell'erede beneficiato



Secondo l'opinione preferibile, l'erede beneficiato è titolare, in relazione all'amministrazione dei beni ereditari, di un vero e proprio ufficio di diritto privato nota1 . Egli non soltanto ha il potere di porre in essere una specifica attività: è parallelamente gravato da un dovere in tal senso. Il compendio ereditario, che pure gli spetta nella sua qualità di erede, è infatti prioritariamente destinato al soddisfacimento dei creditori e dei legatari.

In questo contesto si colloca il modo di disporre dell'art. 491 cod. civ. , ai sensi del quale la responsabilità dell'erede beneficiato risulta più tenue di quella ordinaria: egli infatti risponde dell'amministrazione dei beni ereditari soltanto per colpa grave. Di per sè, prescindendo dalla attribuibilità all'erede di ulteriori specifiche condotte espressamente contemplate dalla legge come cause di decadenza dal beneficio dell'inventario, la responsabilità di cui alla norma citata implica unicamente la risarcibilità del danno cagionato a creditori e legatari nota2 .

Le cose dette non escludono ovviamente anche l'esistenza di una diversa fonte di responsabilità per l'erede: si pensi a colui che eserciti insieme ad altri coeredi un'attività d'impresa avvalendosi dei beni ricadenti nella comunione ereditaria. Qui non si tratta di valutare la responsabilità dell'erede alla stregua della regola ordinaria di cui all'art. 491 cod. civ. , venendo piuttosto in considerazione i differenti principi di responsabilità che discendono dall'esercizio in comune dell'attività di impresa (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1251/84 ) nota3 .

Note

nota1

Vocino, Contributo alle teorie del beneficio d'inventario, Milano, 1942, p. 258; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 188
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nota2

Il legislatore cioè ha valutato che l'attività compiuta dall'erede si svolgerebbe sia nell'interesse proprio (in quanto erede), sia nell'interesse altrui (cioè dei creditori e dei legatari). Per questo motivo si è ritenuto preferibile adottare una via di mezzo, imponendosi una responsabilità dell'erede-amministratore solo per colpa grave (Azzariti, L'accettazione dell'eredità, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. V, Torino, 1982, p. 122; Ferri, Successioni in generale (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 346).
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nota3

La disposizione inoltre riguarda solo l'amministrazione conservativa ordinaria e non l'attività di liquidazione, per la quale il mancato rispetto delle norme sarebbe sufficiente a fondare la responsabilità dell'erede (Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p. 122).
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Bibliografia

  • AZZARITI, L'accettazione dell'eredità, Torino, Trattato di dir.priv.dir.da Rescigno, I, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • VOCINO, Contributi alla dottrina del beneficio d'inventario, Milano, 1942

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