Responsabilità del socio per le obbligazioni sociali: il beneficio di escussione (società semplice)



La responsabilità dei soci di una società semplice in ordine alle obbligazioni sociali disposta dall'art. 2267 cod. civ. possiede carattere sussidiario rispetto a quella della società.

Al riguardo l'art. 2268 cod. civ. prescrive che il socio richiesto del pagamento di debiti sociali possa domandare, pure nel caso in cui la società si trovasse in stato di liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale.

A tal fine il socio escusso deve tuttavia indicare, ai sensi della predetta disposizione, i beni della società su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Occorre dunque che si tratti di beni esistenti nel patrimonio della società, la cui consistenza sia tale da garantire l'adempimento del debito nonché una pronta ed agevole sottoposizione all'azione esecutiva del creditore nota1 . Non si richiede peraltro che il creditore sia già munito di un titolo esecutivo nei confronti della società (Cass. Civ. Sez. II, 1313/71 ). Il beneficio di escussione opera comunque nella fase dell'esecuzione, non valendo ad impedire che il creditore sociale intraprenda un'azione di cognizione nei confronti del socio nota2 , ciò che ha condotto la giurisprudenza a negare l'assimilabilità della posizione di costui a quella di un mero fidejussore ex lege (Cass. Civ. Sez. I, 6048/03 ; cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, 12310/99 ). Si pensi al problema, in una qualche misura inverso, dell'emanazione di una sentenza di condanna della società al pagamento di una somma. Può la stessa fungere da titolo esecutivo anche contro i soci? Al riguardo sono state date risposte non univoche (in senso negativo cfr. Tribunale di Vercelli, 23/10/1990 , mentre più recentemente, affermativamente, si veda Cass. Civ. Sez. III, 613/03 ).

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Note

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Occorre dunque che i beni abbiano natura e caratteristiche tali da consentire la facile realizzazione della pretesa del creditore, vale a dire una non eccessivamente difficoltosa conversione in denaro: Ferri, Società (artt. 2247-2324), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 227.
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nota

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Nel detto procedimento, al più, il socio potrà domandare di essere autorizzato ad evocare anche gli altri soci in giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 198/83 ).
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Bibliografia

  • FERRI, Società (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. dir. da Scialoja e Branca, 1981

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