Responsabilità del legatario




Ai sensi dell'art.756 cod.civ. le passività ereditarie fanno ordinariamente carico ai soli eredi (cfr. l'art.754 cod.civ.), mentre il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari. La norma tollera eccezioni, nel senso che il testatore ben potrebbe porre a carico di uno o più legatari il debito. In tale ipotesi tuttavia il creditore conserverebbe la propria azione nei confronti dell'erede, quale avente causa a titolo universale del debitore. Si pensi al caso in cui Primo nomini erede Secondo, legando a Terzo l'appartamento in Roma, Via Appia n.10, parallelamente imponendogli di pagare al creditore Quarto il debito pari a 1000. Quarto vanterà in ogni caso azione nei confronti di Secondo, nella qualità di erede. Se quest'ultimo, richiesto, avesse ad estinguere la passività, vanterà comunque azione nei confronti del beneficiario del legato. Siffatta responsabilità del legatario è in ogni caso limitata al valore del lascito, secondo il criterio di cui all'art. 671 cod.civ., analogamente a quanto è possibile constatare in tema di contenuto passivo dell'onere o modo.

Fa seguito l'art.756 cod.civ., facendo salva ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione. La regola è logica: se l'ereditando aveva gravato il bene legato di un'ipoteca, in virtù dell'efficacia della sequela che assiste la garanzia reale, questa non può che seguire il bene anche presso il beneficiario a titolo particolare. Sotto tale profilo è opportuno osservare come di per sè garanzia ipotecaria e credito assistito dalla stessa seguano strade divergenti. In altre parole il diritto del creditore ipotecario, in difetto di contrarie indicazioni, non può che far capo all'erede. L'ipoteca che invece fosse stata iscritta allo scopo di garantire il detto credito sul bene oggetto del legato viene a comprimere il diritto del legatario. Se costui si vedesse costretto a pagare il creditore allo scopo di conseguire la liberazione del bene assegnatogli, vanterebbe in seguito il diritto di essere rimborsato dall'erede. E' questo il senso del modo di disporre dell'ultimo comma dell'art.756 cod.civ. in esame, ai sensi del quale "il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi". Il disposto non fa che ribadire il principio comunque ricavabile dal più generale art.1203 cod.civ. inteso a descrivere il meccanismo della surrogazione legale.

E' chiaro che il testatore potrebbe diversamente disporre, ponendo espressamente a carico del legatario in tutto o in parte il debito garantito dall'ipoteca.

Occorre inoltre da sottolineare che, ai sensi dell'art.668 cod.civ. ogniqualvolta il fondo legato risulti essere gravato da una servitù, da un canone o da un altro onere ovvero da una rendita fondiaria, il relativo peso deve essere sopportato dal legatario .

Ponendo a paragone il disposto della norma appena citata con quello dell'art.756 cod.civ., se ne ricava che il beneficiario del legato risponde dei pesi strettamente ed intrinsecamente connessi con il fondo, mentre non risponde di quei pesi che siano occasionalmente imposti sul fondo, come l'ipoteca, intesa a garantire un debito che comunque possiede una valenza "personale" e che, per tale motivo, deve essere soddisfatto dall'erede.

Come detto, l'art.756 cod.civ., fa salvo anche l'esercizio del diritto di separazione da parte dei creditori ereditari. Il punto sarà oggetto di separata disamina.

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