Responsabilità dei promotori (costituzione per pubblica sottoscrizione)




Ai sensi dell'art. 2339 cod. civ. i promotori sono solidalmente responsabili, sia nei confronti della società, sia dei terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;

2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata di cui all'art. 2343 cod. civ. ;

3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.

Quest'ultima ipotesi sembrerebbe introdurre una forma di reponsabilità precontrattuale.

Ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito. Si tratta degli eventuali mandanti per conto dei quali i promotori abbiano agito. La peculiarità della norma è data dall'eccezionale istituzione di una relazione tra i detti mandanti ed i terzi, ciò che sarebbe escluso dalla regola generale di cui all'art. 1708 cod. civ. .

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