Responsabilità dei liquidatori (società di persone)



Ai sensi dell'art. 2276 cod. civ. gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori delle società a base personale, fatte salve le speciali prescrizioni di cui alle norme immediatamente successive (ed eventualmente ai patti sociali

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nota1), sono ricavabili con riferimento alle disposizioni stabilite per gli amministratori. La prescrizione vale dunque anzitutto quale rinvio recettizio all'art. 2260 cod. civ. , che a propria volta richiama la disciplina del mandato. Analogamente varrà il richiamo anche per l'art. 2261 cod. civ. ai sensi del quale i liquidatori saranno tenuti a dare notizia ai soci dello svolgimento delle operazioni inerenti la liquidazione, garantendo loro la consultazione dei documenti e provvedendo alla redazione di un rendiconto annuale qualora le operazioni di liquidazione si protraggano oltre un anno.

In questo quadro del tutto generale e salva l'analisi che verrà condotta in relazione al problema del compimento di nuove operazioni, è possibile distinguere tra responsabilità del/dei liquidatore/i nei confronti dei terzi e responsabilità verso i soci (similmente a quanto prescritto dall'art. 2395 cod. civ. in materia di società di capitali). Il tutto con una significativa differenza quanto alla natura giuridica: mentre infatti l'eventuale pregiudizio arrecato al socio (che desse conto di essere stato direttamente danneggiato: cfr. Tribunale di Milano, 26/11/1981 ) costituisce violazione degli obblighi ex mandato, quello prodotto al terzo non può non avere natura extracontrattuale (Cass. Civ. Sez. I, 3216/94 ).

La responsabilità che incombe al liquidatore della società rinviene il proprio fondamento nella funzione. Perciò egli risponde non soltanto per gli atti personalmente compiuti, ma anche per tutti quelli che abbia demandato a terzi o quantomeno consentito o tollerato che altri ponesse in essere, omettendo di vigilare sulla loro esecuzione ed accettando che i relativi effetti venissero riferiti alla società (Cass. Civ. Sez. III, 365/74 ).

E' di tutta evidenza come fonte di responsabilità per il liquidatore sia qualsiasi condotta contraria alla ragion d'essere della funzione. La legge ha comunque tipizzato alcune condotte che, per la propria rilevanza antigiuridica, possiedono speciale evidenza: il compimento di nuove operazioni (art. 2279 cod. civ. ) ed il riparto tra i soci dei beni sociali prima del pagamento dei creditori (art. 2280 cod. civ. ).

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Note

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E' tuttavia escluso che i patti sociali possano conformare i poteri dei liquidatori in senso eccessivamente limitativo, come inversamente di ampliarli stravolgendone la funzione (ad esempio rimuovendo il divieto del compimento di nuove operazioni). Cfr. Ferri, Società (artt. 2247-2324), in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 282.
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Bibliografia

  • FERRI, Società (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. dir. da Scialoja e Branca, 1981

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