Responsabilità precontrattuale



Il concetto di responsabilità precontrattuale evoca il mancato rispetto delle regole comportamentali incombenti sui soggetti nella fase delle trattative che possono precedere la stipulazione di un contratto. Non è tollerabile che si faccia perdere del tempo in negoziazioni inutili, destinate comunque a fallire, che si tacciano cause comunque invalidanti del negozio da perfezionare, che una disinvolta condotta negoziale sia causa di errate valutazioni dell'altra parte.

E' propriamente l'interesse a non sciupare tempo e a non essere coinvolto nella conclusione di un contratto che non si sarebbe stipulato ovvero che si sarebbe stipulato a condizioni differenti l'oggetto della tutela approntata dalla legge per il tramite degli artt. 1337 , 1338 cod.civ. nota1.

Tale la ratio dell'istituto, si è ritenuto possibile far riferimento alla forma di responsabilità in esame quand'anche fosse stato perfezionato il contratto, ogniqualvolta la conclusione del medesimo avrebbe potuto essere più sollecita (Cass. Civ. Sez. III, 10249/98 ).

Ai sensi dell'art. 1337 cod.civ. è imposto alle parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, un comportamento conforme a buona fede e correttezza.

Questo non significa che, in ogni caso in cui sia intercorsa una fase di negoziazione protrattasi nel tempo e significativamente articolata, sussista l'obbligo di addivenire in ogni caso alla conclusione del contratto. Le parti rimangono libere di stipulare o meno e di abbandonare le trattative, anche senza dover motivare in maniera puntuale ed espressa il motivo di questa condotta (Cass. Civ. Sez. II, 5297/98 ) nota2.

Poichè l'interesse protetto dalla normativa in esame è quello di non perdere tempo e sopportare spese inutili, non già quello di stipulare comunque un contratto ovvero ottenerne l'adempimento, l'area del danno risarcibile assume una peculiare configurazione. Non si tratta del c.d. interesse positivo, vale a dire quell'interesse collegato all'esecuzione di determinate prestazioni, bensì dell' interesse negativo, cioè l'interesse a non sopportare inutili perdite di tempo o di risorse, eventualmente in relazione a pattuizioni invalide nota3.

In questo senso l'art. 1338 cod.civ. costituisce complemento della regola base di cui al riferito art. 1337 cod.civ. , evocando la responsabilità di una parte per non aver avvisato l'altra di una causa di invalidità del contratto.

Gli interpreti nota4 hanno altresì evidenziato che non è sufficiente il riferimento ad un comportamento di buona fede: occorre che i soggetti cooperino diligentemente nelle fasi che preludono al perfezionamento del vincolo contrattuale. Fonte di responsabilità precontrattuale è pertanto non solo una condotta dolosa, ma anche semplicemente colposa, scarsamente avveduta alle esigenze degli altri soggetti nota5.

In via di sintesi è possibile ritenere responsabile secondo la normativa in esame il soggetto che determina una lesione della libertà contrattuale altrui in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa dei precetti di buona fede e diligenza. Da ultimo occorre svolgere un'ulteriore osservazione: non è detto che la violazione delle regole che presiedono alla corretta formazione della volontà contrattuale (quali ad esempio gli obblighi di informazione) siano soltanto fonte di responsabilità precontrattuale (Cass. Civ. Sez. I, 19024/05 ). Quando infatti abbia avuto luogo il perfezionamento del contratto l'inosservanza di tali principi da parte di taluno dei contraenti potrà costituire il fondamento per una pronunzia di risarcimento dei danni.

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.156.
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nota2

V. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.823.
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nota3

Opinione incontrastata in dottrina. Così Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.224; Di Gregorio, Culpa in contrahendo ed interesse negativo, in N.giur. civ. comm., I, 1993, p.355; Luminoso, La lesione dell'interesse contrattuale negativo (e dell'interesse positivo) nella responsabilità civile, in Contratto e impresa, 1988, p.792.
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nota4

Per Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.594, buona fede è, in tale contesto, "sinonimo di lealtà".
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nota5

Tra gli altri Roppo, Il contratto, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, p.176; Bianca, op.cit., p.157; Ricciuto, La formazione progressiva del contratto, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.221; Bessone, Buona fede in senso oggettivo, recesso dalle trattative e responsabilità per danno "ingiusto", in Giur. merito, 1978, p.1162.
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Bibliografia

  • BESSONE, Buona fede in senso oggettivo, recesso dalle trattative e responsabilità per danno "ingiusto", Giur.merito, 1978
  • DI GREGORIO, Culpa in contrahendo ed interesse negativo , N.giur.civ.comm., I, 1993
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LUMINOSO, La lesione dell'interesse contrattuale negativo (e dell'interesse positivo) nella responsabilità civile, Contratto e impresa, 1988
  • RICCIUTO, La formazione progressiva del contratto, Torino, I contratti in generale, 1999
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001

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