Responsabilità per la circolazione di veicoli: la presunzione del ii comma dell'art. 2054 cod. civ




Il II comma dell'art. 2054 cod. civ. contiene una presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti in caso di scontro tra veicoli. Essa costituisce un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento (cfr. Cass. Civ. sez. III, 7777/03 ). L'utilizzabilità della presunzione postula pertanto l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria richiesta, sicché il giudice non può farvi ricorso se siano rimaste inevase istanze probatorie. L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta, dunque, il superamento della presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. Civ., Sez. III, 6559/13). Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.

Il principio della presunzione di uguale concorso di colpa si applica, di regola, ai soli conducenti dei veicoli scontratisi e non riguarda, invece, un veicolo che non sia stato coinvolto nello scontro. Tale principio, peraltro, è estensivamente applicabile anche all'ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, ma sempre che tale concorso sia accertato in concreto e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 10751/02).

La presunzione in esame ha, altresì, natura sussidiaria. Ciò significa che essa trova applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti. Pertanto ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Civ. Sez. III, 5250/97).

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