Responsabilità per inadempimento per il danno cagionato da ausiliari



L'art. 1228 cod. civ. (disposizione parallela a quella di cui all'art. 2049 cod. civ. dettata in tema di responsabilità extracontrattuale: Cass. Civ. Sez. III, 5150/95 ) prescrive che, salva la diversa volontà delle parti, viene mantenuta in capo al debitore la responsabilità per la produzione del danno anche quando si avvalga dell'opera di ausiliari allo scopo di effettuare la prestazione.
E' ormai risalente nel tempo il tentativo di giustificare il principio in esame con una pretesa culpa in eligendo o in vigilando di colui che si serve di un altro soggetto per adempiere nota1.
Secondo l'opinione oggi prevalente, pur non mancando voci dissonanti, si tratterebbe piuttosto di un'ipotesi di responsabilità oggettiva nota2. Il debitore è considerato responsabile del tutto indipendentemente da una colpa nella scelta dei propri collaboratori o nella vigilanza esercitata sugli stessi, per il solo fatto di essersi servito dell'opera altrui allo scopo di eseguire la prestazione. Ciò ha indotto alcuni interpreti a considerare la norma in esame quale una conferma rispetto alla tesi secondo la quale, più in generale, la responsabilità per inadempimento si spinge fino al limite dell'impossibilità assoluta ed oggettiva nota3 .
Questa tesi non può essere accolta: a ben vedere il principio che si ritrae dall'art. 1228 cod. civ. non è assolutamente riconducibile ad un criterio di responsabilità oggettiva, bensì alla regola di una responsabilità fondata sulla colpa o sul dolo per relationem .
Ipotizziamo che Tizio si sia obbligato nei confronti di Caio a posare un pavimento nell'appartamento di proprietà di quest'ultimo e che il primo si avvalga del proprio dipendente Sempronio per eseguire il lavoro. Qualora Sempronio, per negligenza, determini la rottura di una tubazione di acqua condotta che cagioni ingenti danni sia a Caio sia a Mevio (proprietario dell'appartamento sottostante, inondato dall'acqua) è evidente che, secondo le regole generali, la condotta di Sempronio deve essere valutata alla stregua dei parametri del dolo e della colpa e non del mero nesso causale tra comportamento tenuto ed evento dannoso.
In altre parole, occorre pur sempre che sia formulabile un giudizio in termini di inadempimento in capo al terzo di cui si sia avvalso il soggetto passivo dell'obbligazione. Una volta che questo giudizio si risolva nel senso della attribuibilità dell'inadempimento al terzo, in virtù del nesso di cui all'art. 1228 cod. civ. , tale esito si riverbera per relationem sul debitore. Costui, ben lungi dal rispondere oggettivamente dell'inadempimento, risponde in realtà dell'inadempimento (imputabile secondo le regole generali e produttivo di tutte le conseguenze, non soltanto in relazione al risarcimento, bensì anche con riferimento all'eventuale risolubilità del contratto: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 6364/79 ) di altri di cui si sia avvalso, essendo del tutto indifferente per il creditore che il debitore provveda in proprio ovvero servendosi di ulteriori soggettinota4 .
Qualora così non fosse ovvero si dovessero richiedere ulteriori accertamenti, evidentemente si verrebbe a porre il creditore in una situazione deteriore rispetto a quella ordinaria.
La regola dell'art. 1228 cod. civ. deve infine essere coordinata con le altre norme dettate in tema di responsabilità per inadempimento. In particolare si è deciso nel senso della compatibilità di essa con quella che disciplina il concorso di responsabilità del creditore di cui all'art. 1227 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. I, 185/76 ).
Ai fini dell'operatività della fattispecie di responsabilità in esame occorre, stante le precisazioni svolte, la sussistenza dei seguenti requisiti, ulteriori rispetto alla constatazione dell'inadempimento:
  1. La qualifica di ausiliario rispetto al debitore dell'autore immediato del danno. Può essere definito tale colui che si attivi in seguito all'incarico del debitore indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ciò che conta è che l'ausiliario debba riferire la propria attività al debitore ed agisca per conto di costui nota5 .
  2. Il fatto doloso o colposo dell'ausiliario. E' evidente, come detto, che nessuna responsabilità può derivare se l'inadempimento è causalmente riconnettibile non già all'operato dell'ausiliario, bensì al caso fortuito o alla forza maggiore. Secondo un'opinione nota6 occorrerebbe altresì un ultimo elemento, consistente nella connessione del fatto rispetto alle incombenze dell'ausiliario. Con questa espressione si intende alludere al nesso di occasionalità necessaria. Non è indispensabile che il fatto doloso o colposo dell'ausiliario sia riconducibile all'incarico assegnatogli: è sufficiente che questo abbia reso possibile il danno.
Questa conclusione non sembra invero possa accogliersi. In materia di illecito contrattuale infatti è sufficiente dar conto del mancato raggiungimento del risultato programmato. Il nesso di occasionalità necessaria gioca un proprio ruolo nella misura in cui sia necessario selezionare le istanze risarcitorie rispetto a modalità lesive proprie dell'illecito extracontrattuale. Se Tizio manda il proprio dipendente Caio ad istallare un impianto telefonico presso la casa del cliente Sempronio, Tizio risponde sicuramente del corretto funzionamento dell'impianto. Qualsiasi condotta di Caio che abbia quale esito il malfunzionamento costituisce inadempimento che assoggetta Tizio alla responsabilità per relationem di cui all'art. 1228 cod. civ. .
Poniamo il fatto che Caio, nell'occasione in parola, approfitti della distrazione del cliente e sottragga dall'abitazione di costui un prezioso soprammobile e, per giunta, produca notevoli danni al prezioso pavimento di legno intarsiato. E' evidente che la responsabilità di Tizio per i citati eventi lesivi (considerando solamente quelli di natura civilistica per quanto riguarda il primo) non già è riconducibile all'art. 1228 cod. civ. , bensì alla regola di cui all'art. 2049 cod. civ. .
Diversamente opinando, si rischia di fondare la sfera operativa dell'art. 1228 cod. civ. , differente rispetto a quella dell'art. 2049 cod. civ. , non già sulla distinzione tra inadempimento di un determinata obbligazione (art. 1228 cod. civ. ) e violazione di ulteriori situazioni soggettive facenti capo ad creditore o ad altri soggetti (art. 2049 cod. civ. ) bensì sull'elemento, in questo caso meramente accidentale, dell'esistenza di un vincolo obbligatorio preesistente tra preponente e danneggiato. Ciò è tanto più rimarchevole in quanto, nella vita di tutti i giorni, vi sono eventualità nelle quali i rapporti vengono conclusi in modo rapido e quasi automatico, istantaneamente nascendo il rischio del prodursi di un fatto qualificabile sia in chiave di inadempimento sia di illecito. Si pensi al cliente che, volendo effettuare un bonifico a favore di un soggetto straniero, consegni ad un direttore di filiale di un istituto di credito una somma di denaro della quale quest'ultimo si impossessi, sottraendola al primo (Cass. Civ. Sez. I, 2574/99 ).

Note

nota1

Si esprimeva in questo senso Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano esposta con la scorta della dottrina, Firenze, 1925, vol. II, p. 221.
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nota2

Di questa opinione De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, Milano, 1979, p. 164; Visintini, L'inadempimento delle obbligazioni, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 224. Contra, sulla scorta della considerazione in base alla quale è proprio la decisione di avvalersi dell'opera di un terzo che fonda la responsabilità del debitore, Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto Civile, Obbligazioni e contratti, t. 3, Torino, 1989, p. 139.
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nota3

In questo senso Visintini, La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, Padova, 1965, p. 11.
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nota4

Così anche Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p. 61.
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nota5

Definizione simile del concetto di ausiliario in Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 465.
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nota6

Bianca, Diritto civile, op. cit., p. 64.
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Bibliografia

  • BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI- NATOLI, Diritto civile, Obbligazioni e contratti, Torino, 3, 1989
  • DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, Milano, 1979
  • GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano esposta con la scorta della dottrina, Firenze, II, 1925
  • VISINTINI, La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, Padova, 1967
  • VISINTINI, L'inadempimento delle obbligazioni, Trattato di dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984

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