Responsabilità per i debiti ereditari (vendita d'eredità)



L'art.1546 cod.civ. disciplina il regime esterno del pagamento dei creditori ereditari: a meno che non vi sia un patto contrario, il compratore dell'eredità è obbligato solidalmente con l'alienante a pagare le passività ereditarienota1 .

E' agevole qualificare questa disposizione in chiave di accollo cumulativo esterno ex lege nota2. Al debitore originario (che non viene liberato) se ne aggiunge uno nuovo, tenuto a rispondere solidalmente con il primo. Notevole è osservare come questo effetto cumulativo sia disponibile dalle parti. Venditore ed acquirente possono infatti accordarsi nel senso che quest'ultimo non assuma alcuna responsabilità patrimoniale in relazione al compendio ereditario acquisito nota3.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'esclusione del cumulo della responsabilità dell'acquirente rispetto a quella dell'alienante può scaturire anche da accordi distinti rispetto all'atto di trasferimento dell'eredità o della quota ereditaria. In ogni caso l'erede (o il coerede), convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario, non è tenuto ad evocare in giudizio l'acquirente per essere manlevato della passività (Cass.Civ., Sez. II, 3181/82 ).

Note

nota1

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.43 e Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1984, p.509 ed è giustificata con il principio generale che impedisce la liberazione del debitore senza il consenso del creditore (Rescigno, Studi sull'accollo, Milano, 1958, p.247).
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nota2

Il regime interno è infatti già regolato dall'art.1545 cod.civ.: Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.146.
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nota3

Non è tuttavia ammesso (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.204) il patto con cui il venditore venisse esonerato dalla responsabilità verso i terzi. Detta clausola sarebbe sicuramente nulla per contrasto con il principio secondo il quale la liberazione del debitore può essere disposta solo dal creditore ( ex art.1273, II comma , cod.civ.). Occorre precisare che la disciplina prevista è diversa da quanto è dato di poter osservare in materia di cessione d'azienda. In riferimento ad essa, infatti, l'art. 2560 cod.civ. prescrive al II comma che l'acquirente risponda necessariamente dei relativi debiti, qualora gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori. L'eventuale pattuizione tra cedente e cessionario in ordine al mantenimento del debito esclusivamente in capo al cedente, avrebbe efficacia meramente interna. La situazione è ancor più netta per i debiti nei confronti dei prestatori di lavoro subordinato. Ai sensi dell'art. 2112 cod.civ. il cessionario di un'azienda, anche non commerciale, risponde infatti di essi quand'anche non risultino dalle scritture contabili e pure nel caso in cui l'acquirente non ne avesse avuto conoscenza. E' chiaro che queste disposizioni vengono a tutelare maggiormente i creditori aziendali, in relazione al maggior rischio connesso alla gestione imprenditoriale dei cespiti aziendali o alla speciale meritevolezza di tutela di alcuni crediti.
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Bibliografia

  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RESCIGNO, Studi sull'accollo, Milano, 1958
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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