Responsabilità dell'ex socio per le obbligazioni sociali



La responsabilità personale e solidale del singolo socio che abbia agito in nome e per conto della società (nonché degli ulteriori soci, in difetto di patto contrario esternamente opponibile) prevista dall'art. 2267 cod. civ. non termina con l'uscita di costui dalla compagine sociale. Al riguardo l'art. 2290 cod. civ. prescrive che, nelle ipotesi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. La regola è fondata sulla considerazione in base alla quale appare ragionevole che il socio risponda delle obbligazioni (di qualsiasi specie: cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5624/97), contratte nel periodo in cui ha fatto parte della compagine sociale e, inversamente, non gli facciano capo le eventuali passività maturate nel periodo successivo allo scioglimento del vincolo sociale (in esito al recesso (si veda Cass. Civ. Sez. I, 5479/99), all'esclusione, alla morte). Quest'ultimo principio non è tuttavia assoluto. Il II comma della norma in considerazione contiene una prescrizione che ha perso importanza in conseguenza dell'istituzione della sezione speciale del registro delle imprese riservata alle vicende relative alla vita delle società semplici. Esso prevede infatti che, ai fini dell'opponibilità ai terzi dello scioglimento del rapporto sociale, esso debba esser portato a conoscenza di questi "con mezzi idonei". Così è stato deciso che, in mancanza della detta pubblicità, il socio receduto sia tenuto a far fronte alle obbligazioni quand'anche insorte successivamente al venir meno del rapporto sociale (Cass. Civ. Sez. III, 774/79; Cass. Civ., Sez.I, 28225/08). Per l'ipotesi della morte del socio, tuttavia era stato sostenuto che gli eredi di costui, non avendo mai assunto la qualità di soci, non avrebbero mai potuto assumere responsabilità connesse a questa qualità, con la conseguente impossibilità di ascrivere a loro gli esiti negativi dell'attività sociale successiva allo scioglimento del vincolo sociale (Cass. Civ. Sez. I, 2987/78). Attualmente alla pubblicità di fatto è stato sostituito un sistema pubblicitario legale (almeno in relazione alle società aventi ad oggetto l'attività agricola) che elimina le incertezze connesse a strumenti la cui adeguatezza debba essere concretamente valutata ex post.

Giova inoltre rilevare che la responsabilità dell'ex socio per le obbligazioni sociali è posta a presidio dell'interesse dei terzi. Cosa riferire dei rapporti interni tra i soci? A questo proposito è ragionevole presumere che la posizione economica del socio che ha cessato di far parte della compagine sociale (o dei di lui eredi) sia stata sistemata in sede di liquidazione del valore economico della relativa partecipazione. In questo ambito non potrà non essersi tenuto conto delle passività. Ne segue che, in difetto di pattuizione contraria, l'ex socio (o gli eredi del socio defunto) che abbia pagato debiti sociali in forza dell'art. 2290 cod. civ. vanterà il diritto di regresso per l'intero nei confronti degli altri soci nota1. Tale conclusione non è tuttavia valevole in tutti i casi. Si pensi alla differente ipotesi della cessione della partecipazione sociale ad un terzo. Sicuramente costui, ai sensi dell'art. 2269 cod.civ., risponderà anche dei debiti sociali contratti anteriormente al proprio ingresso nella compagine sociale. D'altronde, in virtù della regola di cui all'art. 2290 cod.civ. anche il cedente ne risponde. Per valutare se vi sia diritto di regresso del cedente che abbia provveduto ad effettuare il pagamento occorrerà valutare gli accordi assunti in sede di cessione (cfr. Cass. Civ., Sez.III, 525/11 che puntualizza come si tratti di un problema di ermeneutica contrattuale). Così se fosse stato convenuto che l'acquisto della quota avesse a determinare il pieno subingresso del cessionario nella posizione anche debitoria della società, il cedente compulsato dal creditore sociale potrebbe domandare di essere manlevato dal cedente rispetto a quanto pagato. Riguardando la situazione dal punto di vista del cessionario, nella analoga ipotesi, in cui cioè fosse mancata un'esplicita garanzia dell'insussistenza di debiti sociali, il cedente non sarebbe tenuto a rivalere il cessionario che avesse provveduto a far fronte alla passività sociale naturata nel tempo precedente la cessione (Cass. Civ., Sez. III, 25123/10).

Note

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Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p. 82
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997

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