Responsabilità del mandatario per le obbligazioni dei terzi



Generalmente il mandatario sprovvisto di poteri rappresentativi, che dunque agisce in nome proprio, non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con cui ha contrattato (art. 1715 cod. civ. ).

A questo principio fanno eccezione:

a) il caso in cui il mandatario fosse a conoscenza (o tale situazione dovesse essergli nota) dello stato di insolvenza del terzo al momento della conclusione del contratto.

b) l'ipotesi in cui le parti avessero espressamente pattuito una deroga rispetto alla disposizione in esame (c.d. star del credere ).

Nelle suddette eventualità il mandante ha la possibilità di rivalersi nei confronti del mandatario per le obbligazioni non adempiute dal terzo. Si esclude tuttavia che il mandatario sia responsabile qualora il mandante avesse in precedenza individuato il soggetto con il quale contrattarenota1 . Per lo più si esclude, infine, che il mandante vanti azione diretta contro il soggetto inadempiente con il quale abbia contrattato il mandatarionota2 . Ad agire sarà il mandatario, vale a dire il soggetto che ha contrattato con colui che è risultato inadempientenota3 .

Note

nota1

Dominedò, voce Mandato, in N.sso Dig.it., vol.X, 1968, p.128. 
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nota2

Così Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato Vassalli, Torino, 1954, p.111, il quale precisa che titolare della pretesa nei confronti del terzo rimane il solo mandatario.
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nota3

Al mandatario spetterà il diritto ad ottenere un risarcimento da valutarsi obiettivamente, commisurato all'interesse tipico dell'uomo medio e non già al concreto pregiudizio subito dal mandante: cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.570 e Carraro, Il mandato ad alienare, Padova, 1947, p.172.
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Bibliografia

  • CARRARO, Il mandato ad alienare, Padova, 1947
  • DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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