Responsabilità per la circolazione di veicoli: la presunzione del i comma dell'art. 2054 cod. civ



La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. sancisce l'obbligo per il conducente di un veicolo senza guida di rotaie di risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per risarcire il danno.

La giurisprudenza, al fine di fornire una tutela quanto più possibile ampia alle vittime dei danni stradali, ha interpretato estensivamente l'art. 2054 cod. civ. . In primo luogo, la stessa nozione di danni da circolazione è stata intesa estensivamente, giungendo a ricomprendervi anche quelli cagionati da veicolo in sosta nella pubblica via, quelli da veicolo messosi spontaneamente in moto per una qualsiasi causa (come, nella specie, la tenuta difettosa dei freni) (Cass. Civ. Sez. III, 7767/03 ), nonché quelli cagionati dal procedere del veicolo a motore spento. In secondo luogo, sono stati riconosciuti come legittimati attivi rispetto all'azione risarcitoria tutti coloro che subiscono danni dalla circolazione dei veicoli, siano essi terzi estranei al veicolo (altri automobilisti (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 726/01 ), pedoni (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 12751/01 ; Tribunale di Milano, 27/01/2003 ; Giudice di pace di Foggia, 16/02/2002 ), ciclisti (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 11677/91 ; Tribunale di Milano, 22/10/2001 , Giudice di Pace di Padova, 04/04/1997 ; Tribunale di Verona, 20/03/1995 ), ecc.) oppure soggetti trasportati dal veicolo medesimo.Quanto a questi ultimi, la responsabilità sussiste quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito (cfr. Appello di Milano, 14/02/2003 ). Pertanto il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario. Quest'ultimo può liberarsi soltanto provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 4022/01 ).

Con riguardo al trasporto a titolo di cortesia, deve riscontrarsi come la giurisprudenza abbia subito una significativa evoluzione.Invero, in un primo tempo, la Corte Costituzionale (Corte Cost., 55/75 ), aveva escluso dal novero dei soggetti aventi diritto al risarcimento ex art. 2054 cod. civ. coloro che venivano trasportati a titolo di cortesia, adducendo che essi non potessero, rispetto all'autore del danno, assimilarsi ai terzi estranei alla circolazione, essendo i medesimi nelle condizioni di valutare preventivamente ogni possibile rischio cui possono trovarsi esposti, anche in considerazione delle qualità del conducente cui si affidano. In tal modo il giudice delle leggi mostrava di ritener giustificata la disparità di trattamento tra i terzi trasportati a titolo di cortesia su veicolo altrui e gli altri utenti della strada.Più recentemente, la Corte di Cassazione ha inaugurato un diverso orientamento, estendendo l'applicazione dell'art. 2054 cod. civ. a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni, e, quindi, anche a tutti i trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 10629/98 ). Resta, tuttavia, qualche isolata pronuncia che insiste nell'affermare l'applicabilità al trasporto di cortesia dell'art. 2043 cod. civ. e non già dell'art. 2054 cod. civ. , giacché i trasportati sono per un verso in grado di valutare le qualità del conducente cui si affidano e per altro verso si trovano esposte al rischio in conseguenza del loro atto di volontà che le ha indotte a salire sul veicolo (cfr. Appello di Lecce, 06/11/2000 ). In particolare, secondo quest'ultima giurisprudenza, il trasportato potrà chiedere il risarcimento del danno, nel caso di trasporto oneroso o gratuito, in forza di responsabilità contrattuale, e, nel caso di trasporto amichevole o di cortesia, in forza di responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 2331/98 ). Né, continua il Supremo Collegio, deve ritenersi che abbia determinato il venir meno dell'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ. all'ipotesi di trasporto a titolo di cortesia l'entrata in vigore della legge sull'assicurazione obbligatoria, legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, la quale ha imposto la copertura assicurativa del trasportato "a qualsiasi titolo".

Secondo la giurisprudenza più recente (Cass. Civ. Sez. III, 10629/98 ), ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, il trasportato può scegliere di agire, invece che a titolo di responsabilità per inadempimento verso il vettore ex art. 1681 cod. civ. , a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti sia del conducente sia del proprietario dell'autoveicolo. Invero, come è stato osservato nota1, in materia di risarcimento dei danni derivanti ai trasportati dalla circolazione stradale, si è attuata quella disciplina sostanzialmente uniforme, a lungo auspicata dalla dottrina, giacché la prova liberatoria richiesta al conducente del veicolo dal I comma dell'art. 2054 cod. civ. , "aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", risulta coincidente con quella richiesta al vettore dall'art. 1681 cod. civ. "aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

Quanto alla presunzione di colpa che grava sul conducente, è stato deciso che essa non si pone in termini di deroga al principio di causalità, né a quello del concorso di cause. Tale presunzione, al contrario, ha solo natura sussidiaria e, pertanto, opera soltanto nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe aventi efficacia causale sulla produzione dell'evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III, 2995/81 ).

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Note

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Breccia-Bruscuglia-Busnelli-Giardina-Giusti-Loi-Navarretta-Paladini-Poletti-Zana, Diritto Privato, parte II, Torino, 2004.
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Bibliografia

  • BRECCIA-BRUSCUGLIA-BUSNELLI-..., Diritto privato, Torino, II, 2004

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