Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose: la nozione di attività pericolosa



Chi svolge un'attività che, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, deve ritenersi pericolosa, è tenuto a risarcire il danno, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 2050 cod. civ.) nota1.

L' attività è pericolosa, quindi, o di per sé o per la natura dei mezzi impiegati. Ciò significa che il giudice, per decidere se l'attività sia o meno pericolosa, non deve basarsi sull'evento dannoso effettivamente verificatosi. Egli deve piuttosto compiere una "prognosi postuma" relativamente al fatto se da quella attività poteva considerarsi probabile (non semplicemente possibile) il verificarsi di un evento dannoso.
Per compiere tale valutazione occorre che si tenga conto delle nozioni di comune esperienza e di tutte le circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 9205/95).

In questo, il fondamento della responsabilità consiste nell'addossare a carico di chi svolge una determinata attività pericolosa, dalla quale trae utilità o svago, le conseguenze dannose, che dall'attività stessa siano derivate nei confronti di terzi. A differenza, quindi, delle ipotesi di cui agli artt. 2048 e 2049 cod. civ., l'art. 2050 cod. civ. non imputa le conseguenze di un illecito commesso da un determinato soggetto in capo ad un diverso soggetto, che, con l'autore dell'illecito, presenti vincoli di varia natura (familiare, lavorativa, ecc.); l'art. 2050 cod. civ. rappresenta una previsione speciale dell'art. 2043 cod. civ. , nel senso che, qualora un fatto illecito venga commesso nell'esercizio di un'attività che, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, deve considerarsi pericolosa, l'esercente l'attività pericolosa, per non rispondere dei danni, deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Tanto per il concetto di attività pericolosa, quanto per quello di misure idonee ad evitare il danno, non si può fare rinvio esclusivamente alle attività definite "pericolose" da testi normativi o alle misure di prevenzione o di cautela prescritte da norme legislative o regolamentari (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 534198)

La attività "pericolose" tipiche, perché definite tali dalla legge, sono quelle previste dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, costituite soprattutto, secondo l'art. 63 del citato R.D. 773/31, da attività di manipolazione e detenzione di sostanze soggette a scoppio o a incendio. In maniera analoga dispone l'art. 15 del T.U. 196/03 (T.U. in materia di privacy) in relazione all' attività di trattamento dei dati personali.

A parte questi casi, la pericolosità deve essere accertata in concreto, valutando se l'attività presenti o meno una accentuata potenzialità offensiva verso i terzi, oppure se, al contrario, la pericolosità non derivi soltanto dalla occasionale negligenza di colui che esercita l'attività stessa.

In applicazione di tali criteri, la giurisprudenza ha considerato "pericolose": le attività edilizie, le operazioni portuali, la produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas in bombole, la produzione di farmaci, le attività di produzione, importazione e commercializzazione di emoderivati (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 8069/93), lo svolgimento, l'organizzazione e la gestione di attività sportive e ricreative rischiose per gli utenti e per i terzi, come la caccia, lo sci (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 7571/90), il calcio (cfr. Tribunale di Ascoli Piceno, 13/05/1989), l'immissione in commercio del tabacco in difetto di informazioni sulla natura del prodotto (Appello di Roma, 07/03/2005, n. 1015). Sul tema è peraltro intervenuta successivamente, in senso potenzialmente ampliativo dell'area di rilevanza della responsabilità aggravata, la S.C., statuendo che vi sia ricomprensa la produzione e la vendita di tabacchi lavorati (Cass. Civ., Sez.III, 26516/09).

Non sono state ritenute pericolose: il noleggio di piccole imbarcazioni, l'aratura meccanica del terreno, l'attività di sportello bancario, ecc.

L'onere di provare la sussistenza di un'attività pericolosa incombe su chi invoca l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 2220/00).

Anche per quello che concerne le misure da adottare, non basta attenersi pedissequamente alle prescrizioni, ad esempio, in materia di sicurezza del lavoro. Nel settore civile, la norma cautelare non cristallizza il grado di diligenza, che deve essere preteso in capo a chi esercita un'attività pericolosa. Occorre adottare tutte quelle ulteriori misure, che, anche secondo una valutazione di comune esperienza o di comune buon senso dovevano ritenersi necessarie nel caso concreto.

Note

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Alesi, Introduzione alla valutazione delle attività rischiose, Torino, 1997; Alpa, Attività pericolosa e responsabilità dell'ENEL. Verso l'erosione dei privilegi della pubblica amministrazione? (nota a sent. Cass. Civ. Sez. III, 537/82), in Giust. civ., 1982, vol. I, p. 919; Annunziata, La ricerca del dolo o della colpa nei confronti della p.a. (nota a sent. Cass. Civ. Sez. III, 1393/84), in Giur.it., 1986, vol. I, f. 1, p. 323; Antimozzi, Responsabilità per lo svolgimento di attività pericolose, in Dir. e prat. assicur. 1989, p. 573; Balzaretti, Cumulo di responsabilità ex art. 2050 e 2051 c.c. ed intervento del soccorritore (nota a sent. Cass.Civ. Sez. I, 567/95; Cass. Civ. Sez. I, 12640/95), in Resp. civ. e prev., 1996, vol. I, p. 693; Balzaretti, L'esercizio di attività pericolosa negli orientamenti della giurisprudenza, in Resp. civ. e prev., 1996, vol. I, p. 62.
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Bibliografia

  • ALESI, Introduzione alla valutazione delle attività rischiose, Torino, 1997
  • ALPA, Attività pericolosa e responsabilità dell'ENEL. Verso l'erosione dei privilegi della P.A.?, Giust. civ., vol. I, 1982
  • ANNUNZIATA, La ricerca del dolo o della colpa nei confronti della p.a., Giur. it., vol. 1- f. 1, 1986
  • ANTIMOZZI, Responsabilità per lo svolgimento di attività pericolose, Dir. e prat. assic., 1989
  • BALZARETTI, Cumulo di responsabilità ex art. 2050 e 2051 c.c. ed intervento del soccorritore, Resp. civ. e prev., vol. I, 1996
  • BALZARETTI, L'esercizio di attività pericolosa negli orientamenti della giurisprudenza, Resp. civ. e prev., vol. I, 1996

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