Responsabilità del socio per le obbligazioni sociali: il beneficio di escussione (società in nome collettivo)



Ai sensi dell'art. 2304 cod. civ. i creditori sociali, anche quando la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. L'autonomia patrimoniale della società in nome collettivo presenta dunque caratteri più spiccati rispetto a quella che qualifica la società semplice. In quest'ultima infatti il beneficium excussionis deve essere oggetto di una precisa eccezione da parte del socio compulsato dal creditore sociale (art. 2268 cod. civ.). Nel caso in esame invece il beneficio della preventiva escussione opera ex lege e costituisce un onere del creditore che agisce. Solo in esito all'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva sui ben sociali è possibile procedere avverso quelli personali dei soci. Si tratta di una vera e propria condizione di procedibilità che tuttavia può ritenersi verificata quando sia in qualsiasi modo dimostrata l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito vantato, senza perciò che sia necessario esperire fino in fondo infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti della società nota1. Occorre al riguardo precisare che il beneficium excussionis opera esclusivamente in sede esecutiva (cfr., anche se concretamente riferita alla posizione del socio accomandatario, Cass. Civ. Sez.III, 15036/05; in generale si veda Cass. Civ., Sez. I, 279/2017). Ne discende che il creditore è legittimato ad agire in sede di giudizio di cognizione anche nei confronti del socio al fine di acquisire, anche nei di lui confronti, un titolo esecutivo da far valere una volta acclarata l'incapienza del patrimonio sociale (Cass. Civ., Sez. VI, 49/2014; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 12912/97; Tribunale di Milano, 26/06/1989).
E' anche possibile che il detto giudizio di cognizione venga anche promosso esclusivamente nei confronti dei singoli soci (Cass. Civ. Sez. III, 3399/94), ovvero che esso si proponga di ottenere l'adempimento diretto del socio, il quale ben potrebbe rinunziare al preventivo beneficio dell'escussione del patrimonio sociale (Cass. Civ. Sez. I, 8011/92).
Da rilevare come, secondo una decisione di merito, non sarebbe indispensabile, ai fini di attivare la responsabilità sussidiaria del socio, la preventiva intrapresa dell'esecuzione, essendo sufficiente documentare in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale (Tribunale di Modena, 10 settembre 2014).

Giova infine rilevare che nella fase di scioglimento della società, il liquidatore ben potrebbe richiedere ai sensi del II comma dell'art. 2280 cod. civ. ai soci (i quali non potrebbero opporre il beneficio di cui all'art. 2304 cod. civ. ) somme di denaro allo scopo di procedere al pagamento dei debiti sociali. Ciò anche in presenza di attività nel patrimonio sociale, quando tuttavia difettassero liquidità prontamente disponibili (Tribunale di Reggio Emilia, 10/08/1994 ). D'altronde, in senso potenzialmente contrario, è stato deciso che neppure la dichiarazione di fallimento della società autorizza i creditori sociali ad agire in executivis nei confronti dei singoli soci, dovendo attendersi l'esito della procedura concorsuale, i cui stati attivo e passivo attestino l'incapienza del patrimonio sociale (Cass. Civ. Sez. I, 2647/87).

nota1

Note

nota1

Cfr. Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1999, p. 112; Si veda anche Tribunale di Bologna, 26/09/1994 .
top1

nota

Bibliografia

  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1999

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Responsabilità del socio per le obbligazioni sociali: il beneficio di escussione (società in nome collettivo)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti