Responsabilità degli ammministratori verso i creditori sociali (società per azioni)




Ai sensi dell'art. 2394 cod.civ. , "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi".

Sempre sul tema, l'art. 2394 bis cod.civ. dispone che "in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario".

In materia di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, la disciplina codicistica impone ai fini del promuovimento della relativa azione, che i primi non abbiano adempiuto all'obbligo di conservare l'integrità del capitale sociale, divenuto insufficiente per il soddisfacimento dei creditori della società. Dal combinato disposto dei due articoli, si desume inoltre che la sede normale in cui l'azione può essere esperita è il fallimento. Si ritiene infatti che la nozione di insufficienza patrimoniale sia più grave e definitiva della mera insolvenza. I rari casi, infatti, in cui l'azione è stata esercitata al di fuori della sede fallimentare, concernevano situazioni in cui i creditori sociali avevano agito dopo la chiusura del fallimento, ovvero solo dopo l'ammissione ad un concordato preventivo parzialmente satisfattivo (cfr. Tribunale di Bologna, 8 agosto 2002 ). In caso di fallimento, tuttavia, unico legittimato all'azione è il curatore fallimentare, ovvero (nelle altre procedure concorsuali), il commissario liquidatore o il commissario straordinario. Ne segue che, con ciò svilendosi il ruolo dell'azione promossa direttamente dai creditori sociali, nell'ipotesi di apertura di procedure concorsuali il curatore (o il commissario), eserciterà cumulativamente ed inscindibilmente, con l'azione ex art. 2394 bis cod.civ. , anche l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cod.civ. che, colpendo tutte le violazioni commesse dagli amministratori, a maggior ragione colpisce anche quelle cui si riferisce l'art. 2394 cod.civ. . Intervenendo in materia, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che in caso di fallimento, il curatore esercita cumulativamente e inscindibilmente sia l'azione sociale, sia quella volta a tutelare i creditori sociali, cumulando i vantaggi di entrambe le azioni, senza che si crei un terzo tipo di azione di responsabilità. La competenza ad esercitare l'azione ex art. 2394 bis cod.civ. , sarebbe inoltre esclusiva, sicché deve negarsi la legittimazione sia della società, sia della minoranza dei soci, sia dei creditori sociali ad esercitare l'azione di loro spettanza ancorché il curatore rimanga inerte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 10488/98 ; Cass. Civ. Sez. I, 2251/98 ; Cass. Civ. Sez. I, 15487/00 ; Cass. Civ. Sez. I, 10937/97 ; Tribunale di Milano, 7 febbraio 2003 ).

Circa la natura della responsabilità degli amministratori, si è ampiamente dibattuto se la stessa potesse essere configurata come responsabilità contrattuale, ovvero extracontrattuale. L'importanza di tale qualificazione consiste nel diverso onere della prova di cui è gravato l'attore nota1. Se infatti si ritiene che venga in esame un caso di responsabilità contrattuale, sarà sufficiente che l'attore provi l'inadempimento degli amministratori rispetto agli obblighi previsti dalla legge, incombendo su questi ultimi l'onere di provare di essere immuni da colpa. Nel caso, viceversa, si trattasse di responsabilità extracontrattuale, l'attore dovrà provare, oltre alla colpa degli amministratori, altresì l'ingiustizia del danno, ex art. 2043 cod.civ. . A prescindere dalla qualificazione della natura giuridica della responsabilità degli amministratori, è comunque opinione pacifica in giurisprudenza che per affermare la responsabilità di questi ultimi è sufficiente provare (sia in relazione all'azione sociale, sia a quella concessa ai creditori sociali) l'inadempimento degli amministratori ad un loro obbligo previsto dalla legge o dallo statuto e che da tale inadempimento è derivato un danno alla società. Non è quindi necessario provare anche il dolo o la colpa degli amministratori, incombendo su questi ultimi l'onere di provare di essere esenti da responsabilità (una situazione, quindi, molto simile, se non coincidente, a quella propria della disciplina contrattuale: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2772/99 ). Per quanto riguarda, invece, la natura dell'azione ex art. 2394 cod.civ., secondo taluni si tratterebbe di azione diretta ed autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 2393 cod.civ. . Secondo altri, verrebbe in esame unipotesi di azione sociale di responsabilità esercitata in via surrogatoria dei creditori. Prevale l'opinione secondo la quale la natura dell'azione sarebbe in effetti autonoma nota2.

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Note

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A favore della natura contrattuale della responsabilità ex art. 2394 cod.civ., si orienta l'indirizzo prevalente: Cass. Civ. Sez. I, 2772/99 , in Le società, 1999, p. 1065. In dottrina vedi, Salafia, in Le società, 2001, p. 1191; Guizzi, in Riv. Dir. Comm., 1999, p. 937; contra Cass. Civ. Sez. I, 10488/98 ; Tribunale di Bologna, 8 agosto 2002 . In dottrina vedi, Picone, in Le Società, 1999, p.1069. Si segnala inoltre la sentenza della Suprema Corte a sezioni unite che, omettendo di prendere posizione, si è limitata a dire che secondo taluni si tratta di responsabilità extracontrattuale, mentre secondo altri avrebbe natura contrattuale (Cass. Civ. Sez. Unite, 5241/81, in Giur comm., 1982, II, p.768).
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A favore della natura diretta ed autonoma dell'azione: Cass. Civ. Sez. I, 10488/98; Tribunale di Bologna, 8 agosto 2002 ; in dottrina vedi Salafia, in Le società, 2001, p. 1191; Campobasso, Diritto commerciale, Diritto delle società, Torino, 2002, p.124. Contra : Cass. Civ. Sez. I, 2251/98 .
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