Responsabilità degli amministratori verso il socio ed il terzo: casistica (società per azioni)



Una ricognizione relativa alle ipotesi di responsabilità ex art. 2395 cod.civ. dell'amministratore per danni direttamente (vale a dire non mediati da un pregiudizio inferto al patrimonio della società) arrecati al socio ovvero al terzo richiede il concreto esame di alcune fattispecie di cui la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi.

Qui di seguito si fornisce un'elencazione esemplificativa, che non vuole essere esaustiva, delle ipotesi in cui è stata individuata la responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 cod.civ. :
  • l'amministratore che induca, mediante la redazione di bilanci falsi, il socio o il terzo all'acquisto di azioni ad un prezzo eccessivo (cfr. Cfr. Appello di Milano, 8 luglio 1997 ) ovvero a non vendere azioni poi risultate prive di valore (cfr. Tribunale di Milano, 23 settembre 1983 );
  • l'amministratore che presenti in banca una falsa situazione patrimoniale, così riuscendo ad ottenere un fido;
  • l'amministratore che, dissimulando lo stato di dissesto della società, induca un fornitore a contrattare con la stessa (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2685/89 );
  • l'amministratore che, dopo aver ricevuto dai soci le somme per la sottoscrizione di un aumento di capitale, intesti a se stesso le azioni sottoscritte;
  • il soggetto che, sebbene tenuto come amministratore di una società fiduciaria a liquidare a semplice richiesta le somme affidate dai soci fiducianti, non abbia adempiuto a tale obbligo, procrastinando in tal modo l'operazione di smobilizzo, poi resasi in concreto impossibile per la successiva messa in liquidazione coatta amministrativa della società (cfr. Tribunale di Milano, 19 aprile 1993 );
  • l'amministratore che utilizzi per l'estinzione di un mutuo stipulato dalla cooperativa, dopo il suo frazionamento fra gli assegnatari degli alloggi, somme versate da un socio per il pagamento di una propria rata di mutuo, esponendolo ad un nuovo pagamento per evitare l'azione esecutiva su propri immobili;
  • l'amministratore che, avendo ricevuto certificati azionari al portatore dal terzo possessore per la loro conversione in titoli nominativi, distrugga i certificati azionari ricevuti ed emetta i titoli nominativi a nome di altri soggetti;
  • l'amministratore che proceda ad una distribuzione arbitraria della produzione sociale, riservata per statuto ai soci in proporzione alla loro partecipazione.

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