Responsabilità degli amministratori verso i soci e i terzi (società per azioni)



Dispone testualmente l'art. 2395 cod.civ., che "le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori". La responsabilità, che concerne anche i liquidatori, possiede natura extracontrattuale (ciò che rileva ai fini dell'onere della prova: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 521/2020). La relativa azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
L'azione volta a far valere la responsabilità degli amministratori nei confronti del socio o del terzo, disciplinata dall'art. 2395 cod.civ. il cui testo è sopra riportato, ha un presupposto radicalmente diverso rispetto alle azioni descritte sub art. 2393 e 2394 cod.civ.. Se infatti, a seguito dell'illegittimo comportamento degli amministratori (che, evidentemente, va provato, senza che possa desumersi automaticamente dal mero inadempimento contrattuale della società: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21130/08), si produce un danno in capo alla società, saranno esperibili l'azione sociale di responsabilità, ovvero l'azione sociale da parte dei terzi creditori.
Se, viceversa, il danno incide direttamente sul patrimonio del socio o del terzo, si ha l'azione individuale di cui al presente art. 2395 cod.civ..

La Suprema Corte al riguardo ha statuito costantemente che il danno risarcibile ex art. 2395 cod. civ. è soltanto quello incidente direttamente sul patrimonio del terzo o del socio mentre, se il danno costituisce solo il riflesso di quello arrecato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione della norma in parola, poiché essa richiede che il danno causato dagli amministratori abbia investito direttamente, vale a dire in via immediata, il patrimonio del socio o del terzo (cfr. Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4943/99 ; Cass. Civ. Sez. I, 6364/98; Cass. Civ. Sez. I, 4817/88).

Circa il compimento del fatto illecito da parte dell'amministratore si discute se l'articolo in commento contempli i fatti illeciti posti in essere dall'amministratore nell'ambito della sua attività gestoria, ovvero ricomprenda anche fatti illeciti compiuti al di là del compito affidatogli. I sostenitori della prima tesi, traggono spunto dalla considerazione che l'art. 2395 cod.civ. compie un espresso richiamo agli artt. 2393 e 2394 cod.civ.. Dette norme disciplinano la responsabilità degli amministratori per l'attività dannosa compiuta nell'esplicazione dei loro incombenti sociali. Tale richiamo quindi non potrebbe significare altro se non che la responsabilità considerata nell'art. 2395 cod.civ. si riferisca a l'attività compiuta dagli amministratori nello svolgimento del proprio incarico. Va notato come, in tale ambito, non andrebbe escluso, per il principio di immedesimazione organica, una pari responsabilità dell'ente per l'illecito commesso (Cass. Civ., Sez. I, 25946/11). Qualora inoltre l'art. 2395 cod.civ. fosse da riferire a fattispecie di atti illeciti compiuti dagli amministratori fuori dal loro ufficio, esso verrebbe a sostanziarsi in una disposizione del tutto superflua, perché non vi sarebbe stato bisogno di istituire un criterio già contemplato dalla regola gerenale di cui all'art. 2043 cod.civ. nota1. Diverso ragionamento viene svolto da coloro, e con essi la maggioranza della giurisprudenza, secondo i quali non importa che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ovvero che tale danno sia o meno ricollegabile ad un inadempimento della società, né infine che l'atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell'interesse della società e a suo vantaggio. La formulazione dell'art. 2395 cod.civ. richiederebbe esclusivamente, ai fini della sua applicazione, l'incidenza del danno (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2850/96). In ogni caso appare preferibile aderire alla prima teorica, in base alla quale l'articolo in commento si riferirebbe solo al danno prodotto dall'amministratore nello svolgimento del proprio incarico. Qualora infatti si trattasse di danno provocato a seguito di condotta tenuta al di fuori dell'attività gestoria, sarebbe pur sempre applicabile, come già riferito, il rimedio previsto dall'art. 2043 cod.civ..

Da quanto detto deriva che la natura della responsabilità degli amministratori prevista dal presente articolo dovrebbe essere considerata di tipo contrattuale, in quanto discendente dall'inadempimento di preesistenti obblighi che lo statuto o la legge hanno loro imposti per il corretto esercizio della funzione gestoria.

Coloro inoltre che inseriscono tra i fatti illeciti sanzionabili con il presente articolo anche quelli estranei all'attività gestoria, tendendo ad attribuire alla responsabilità prevista dall'art. 2395 cod.civ. natura extracontrattuale, non riescono a giustificare compiutamente il perché il legislatore avrebbe previsto due sistemi alternativi per rimediare ad uno stesso illecito. Apparentemente a questo filone andrebbero ricondotti quei pronunziamenti giurisprudenziali che fanno in effetti leva sulla autonomia della responsabilità qui in esame rispetto a quella della società (Cass. Civ., Sez. I, 15220/10). In effetti una più meditata lettura induce a valutare tali dicta nel segno della proclamazione di una spiccata indipendenza tra le due azioni, cioà quella di natura contrattuale verso la società rispetto a quella esperibile nei confronti degli amministratori.

Note

nota1

Giattanasio, in Giust Civ., 1960, p.889.
top1

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Responsabilità degli amministratori verso i soci e i terzi (società per azioni)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti