L'art.
763 cod.civ.
prevede che la divisione concernente i beni ereditari possa essere rescissa quando taluno tra i coeredi dia la prova di essere stato leso oltre il quarto rispetto alla misura della quota spettantegli. L'azione si prescrive nel
termine di due anni dalla stipulazione della divisione (art.763, III comma, cod.civ.).
La figura in esame presuppone sostanzialmente che i condividenti siano incorsi in un
errore nella determinazione del valore dei lotti: errore che non assume importanza come vizio della volontà, dato il modo di disporre di cui all'art.
761 cod.civ. , tale tuttavia da legittimare il ricorso al rimedio in esame nell'ipotesi in cui abbia prodotto uno squilibrio patrimoniale della riferita misura (Cass. Civ. Sez. II,
1529/95 ).
L'azione è ammissibile evidentemente soltanto quando si possa avere un raffronto fra l'entità della quota astrattamente assegnata e la concreta assegnazione dei beni. Per conoscere se vi sia lesione occorre procedere alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo non già dell'apertura della successione, bensì della divisione (art.
766 cod.civ. ) (Cass. Civ. Sez. II,
4105/81 )
nota1.
Circa il fondamento dell'azione è possibile reiterare quanto già riferito in generale sull'azione di rescissione: a fronte della teoria soggettiva
nota2, secondo la quale l'istituto si pone come rimedio in relazione ad un vizio della volontà, vi è quella oggettiva
nota3, prevalente, che riferisce di un vizio dell'oggetto o un difetto genetico della causa. Il caso specifico sembra quasi fare idealmente da ponte tra le due riferite teoriche. In particolare sono del tutto irrilevanti gli ulteriori elementi che in via generale qualificano l'istituto: lo stato di bisogno e l'approfittamento del medesimo
nota4.
Ai sensi del I comma dell'art.
764 cod.civ. l'azione di rescissione non riguarda solo la divisione, ma risulta esperibile
anche in relazione ad ogni altro atto che abbia quale effetto la cessazione dello stato di comunione dei beni ereditari fra i coeredi. Non rientra in questa ipotesi la vendita del diritto ereditario fatta senza frode ad uno dei coeredi a suo rischio e pericolo da parte degli altri coeredi o di uno di essi prevista dall'art.
765 cod.civ. . La c.d. vendita a rischio e pericolo è un contratto aleatorio, avente ad oggetto una quota di eredità: ne segue l'ontologica inapplicabilità del rimedio della rescissione (IV comma art.
1448 cod.civ. )
nota5.
La rescissione appare praticabile anche in relazione alla
divisione giudiziale nota6. A questo riguardo è possibile distinguere due ipotesi. Il procedimento può avere termine con una sentenza ovvero in esito all'emissione, sulla scorta della mancanza di contestazioni tra le parti, di un ordinanza del Giudice (emessa quale provvedimento avente natura di volontaria giurisdizione). Nel primo caso, avverso la pronunzia emessa in sede contenziosa saranno proponibili i rimedi ordinari
nota7, nel secondo saranno invece praticabili le stesse impugnative proprie della divisione contrattuale.
Il II comma dell'art.
764 cod.civ. prescrive che
l'azione di rescissione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite. L'azione di rescissione per lesione oltre il quarto non può dunque essere promossa quando le parti abbiano stipulato una
transazione divisoria nota8, vale a dire un atto nel quale si addivenga sostanzialmente ad una attribuzione dei beni comuni senza tener conto di una determinata proporzione tra valore di essi e la quota di ciascuno dei condividenti (Cass. Civ. Sez. II,
4106/85 ), ovvero nel caso in cui vi sia stata consapevole attribuzione di beni di valore superiore alla quota (Cass. Civ. Sez. II,
836/76 ).
Dalla
transazione divisoria si distingue la c.d.
divisione transattiva, corrispondente ad un negozio avente vera e propria natura divisionale, mediante il quale i condividenti pervengono amichevolmente alla determinazione dei lotti, alla valutazione dei cespiti. La divisione transattiva, data la sua natura di vero e proprio atto divisionale, è, al contrario, impugnabile con l'azione di rescissione
nota9.
Note
nota1
V. Gazzara, voce Divisione (dir. priv.), in Enc. dir., p.426.
top1nota2
Così Giannattasio, Delle Successioni. Divisione-Donazione, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, p.177.
top2nota3
Tra gli altri Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.512; Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.234.
top3nota4
In ciò dunque si rinviene la differenza di questa azione rispetto all'ordinaria azione di rescissione per lesione contemplata dall'
art.1448 cod.civ.: Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.492; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.1041 e Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, p.995.
top4nota5
In questo senso, Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.721; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1207; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1968, p.201; De Cesare-Gaeta, Le ipotesi divisionali, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.39.
top5nota6
Si vedano Burdese, op.cit., p.234; Giannattasio, op.cit., p.181; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.489.
top6nota7
Vascellari, in Cian e Trabucchi, Comm. breve cod. civ., Complemento giurisprudenziale, Padova, 1994, p.509.
top7nota8
Cfr. Cassisa, Irrescindibilità e prova della transazione divisoria, in Giust. civ., vol. I, 1958, p.1328; Salvi, Rescissione per lesione e transazione come atto divisorio, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1948, p.1002; Mirabelli, Transazione e divisione, in Foro it., vol. I, 1952, p.39.
top8nota9
Casulli, Divisione ereditaria (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p.55; Bigiavi, Divisione transattiva o transazione divisoria, in Temi emil., vol. I, 1930, p.126.
top9Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- BIGIAVI, Divisione transattiva e transazione divisoria, Temi emil., vol. I, 1930
- BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
- CASSISA, Irrescindibilità e prova della transazione divisoria, Giust.civ., I, 1958
- CASULLI, Divisione ereditaria, N.mo Dig.it.
- DE CESARE-GAETA, Le ipotesi divisionali, Padova, Succ. e don. dir. da Rescigno, II, 1994
- FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
- GAZZARA, voce Divisione (dir. priv.), Enc.dir.
- GIANATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1980
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
- MIRABELLI, Transazione e divisione, Foro it. , I, 1952
- SALVI, Rescissione per lesione e transazione come atto divisorio, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1948
- VASCELLARI, Padova, Cian Trabucchi Comm.breve cod.civ., 1994