Requisiti di rilevanza della violenza nel contratto



Data la definizione di violenza psichica o relativa occorre verificare, in materia di contratto in genere, quali caratteri essa debba possedere al fine di poter condurre all'annullamento.

La legge richiede innanzitutto che si tratti di una minaccia tale da fare impressione su una persona sensata (è questa l'espressione usata dall'art. 1435 cod.civ. ). Per stabilire se la violenza esercitata presentava tali caratteri occorre riferirsi alle circostanze del caso concreto ed in particolare " all'età, al sesso e alla condizione delle persone ", come si affretta a soggiungere la norma citata nota1. Non occorrono peraltro formule speciali o espressioni particolarmente incisive da parte del minacciante, essendo sufficiente che il tenore delle parole usate manifesti, anche implicitamente, un contegno diretto ad indirizzare (in forza della prospettazione anche larvata delle conseguenze) la volontà del minacciato (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 368/84 ).

Il male minacciato deve inoltre essere ingiusto (ciò che non ricorre quando esso corrisponda a quanto consegua legittimamente all'esercizio di un diritto, salvo quanto si dirà sul punto specifico) e notevole nota2. Esso deve riguardare la vittima stessa o il coniuge o un discendente o un ascendente o i rispettivi beni. Ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della l. 76/2016 il male minacciato può riguardare anche la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

Non si esclude a priori la rilevanza della violenza, se il male minacciato riguarda altre persone, alle quali il minacciato può risultare affezionato: in questo caso la valutazione dell'efficacia della minaccia è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (art.1436 cod.civ. ).

Il male deve inoltre dipendere da una condotta del minacciante e non da terzi (o da fenomeni naturali) in relazione al comportamento dei quali il minacciante non abbia possibilità di influenza (Cass. Civ. Sez. II, 7844/93 ).

È anche scontato osservare che il male prospettato debba essere futuro e non riflettere un accadimento presente o passato, poichè in questi casi non potrebbe sortire alcuna efficacia coartativa relativamente all'atto da compiersi (Cass. Civ. Sez. II, 6490/87 ).

I requisiti della fattispecie sono dunque i seguenti:
  1. La minaccia di un male ingiusto e notevole;
  2. Il fatto che detto male deve riguardare la persona coartata, i parenti prossimi o il coniuge ed i beni propri o di costoro;
  3. Il male deve essere di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata; Circa l'ingiustizia o meno del male minacciato occorre valutare il rapporto fra il male medesimo e ciò che s'intende ottenere dal soggetto cui è diretta la minaccia.

Il requisito dell'ingiustizia del danno, in particolare, non sussiste di solito nel caso in cui un soggetto prospetti ad un altro di far valere il proprio diritto. Anche in questa ipotesi, tuttavia, la prospettazione dell'esercizio del diritto può talvolta costituire violenza: precisamente tutte le volte in cui tende ad ottenere vantaggi ingiusti (art. 1438 cod.civ. ) (Cass. Civ., 2325/94 ) nota3.

In relazione al requisito che precede sub c, ci si può domandare quali siano le conseguenze giuridiche di una condotta minacciosa in astratto, ma inidonea a sortire efficacia su una persona sensata. Cosa dire quando siffatta minaccia abbia in concreto prodotto coartazione della volontà di un soggetto che, se valutato alla stregua della propria impressionabilità soggettiva, può essere definito insensato?

La risposta più coerente è quella di ritenere il negozio concluso come valido sotto il profilo della esistenza di vizi della volontà, pur residuando la possibilità di una impugnativa dal punto di vista dell'eventuale difetto di capacità naturale nota4.

Note

nota1

Il Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.474, sottolinea come il legislatore abbia "esplicitamente optato per una valutazione in base a criteri oggettivi della astratta idoneità della minaccia a incutere timore sopra una persona sensata....criterio oggettivo però attenuato grazie al riferimento all'età, al sesso, ed alla condizione delle persone". Lo stesso Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.167, si esprime in termini di "criterio oggettivo ponderato".
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nota2

L'aggettivo "notevole" va inteso nel senso che "deve essere di importanza apprezzabile in relazione all'economia dell'affare". Così Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.659.
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nota3

Sull'argomento si veda Del Prato, La minaccia di far valere un diritto, Padova, 1990.
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nota4

Analoga conclusione viene espressa da Gallo, cit., p.474.
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Bibliografia

  • DEL PRATO, La minaccia di far valere un diritto, Padova, 1990
  • GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002


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