Requisiti di forma e sostanza del negozio dissimulato



L'art. 1414, II comma, cod.civ. , stabilisce che " se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato". La norma subordina tuttavia tale efficacia alla condizione che dell'atto realmente voluto " sussistano i requisiti di forma e di sostanza " nota1 .

Che cosa significa questa disposizione?

Ordinariamente si fa l'esempio, banale ma calzante, della vendita simulata che dissimula una donazione (come tale realmente voluta).

Se Tizio intendendo donare a Caia un appartamento vuole celare il proprio intento liberale, può concludere una vendita dissimulante una donazione. Mentre la vendita può essere stipulata anche per scrittura privata, la donazione è tuttavia connotata dal particolare formalismo costituito dall'atto pubblico e dalla presenza di due testimoni (art. 782 cod.civ. ). Se Tizio dovesse stipulare l'atto di alienazione per scrittura privata, una volta riconosciuta la natura simulata del contratto non potrebbe parallelamente esser riconosciuta l'efficacia della donazione realmente voluta. Nella specie difetterebbe infatti la stipulazione per atto pubblico, assolutamente necessaria ad substantiam actus.

Affinchè la donazione dissimulata "coperta" dalla vendita apparente sia valida, quest'ultima dovrà essere stata predisposta per atto pubblico, celebrato alla presenza di due testimoni. La norma che stiamo considerando deve essere dunque interpretata nel senso che l'atto palese debba incorporare i requisiti formali dell'atto dissimulato nota2 . E' chiaro che altrimenti verrebbe meno l'essenza stessa del fenomeno simulatorio. In altre parole, intendere diversamente la disposizione avrebbe il significato di negarne qualsiasi utilità pratica: qualora infatti occorresse un atto autonomo rispetto a quello simulato, vale a dire un ulteriore atto connotato dal formalismo proprio della donazione, ciò equivarrebbe a palesare a chiunque il meccanismo simulatorio, rendendolo in fatto inutile.

Questo per quanto attiene alla forma. Per la sostanza dell'atto possono ripetersi considerazioni analoghe . Non tutti i beni che rappresentano oggetto di una valida compravendita possono essere oggetto di una donazione valida. Si pensi ai beni futuri: l'art.771 cod.civ. espressamente vieta che essi vengano dedotti nell'atto di donazione. Se la vendita simulata dissimulante una donazione dovesse avere ad oggetto beni futuri, non potrebbe essere evitata una valutazione in termini di nullità dell'atto liberale per difetto dei requisiti sostanziali.

Diversamente va, relativamente ai requisiti di forma e sostanza, per la controdichiarazione riflettente l'accordo simulatorio: l'art. 1414 cod.civ. non si ritiene possa essere interpretato nel senso che sia necessario un determinato formalismo. Si tratta, per quanto riguarda la controdichiarazione, di un problema di prova: giova ribadire che lo scritto è a questo fine previsto ad probationem tantum nota3.

Riassuntivamente è possibile interpretare la disposizione del II comma dell'art.1414 cod.civ. nel senso che essa consenta di "incorporare" nel negozio simulato, che di per sè non dovrebbe sortire effetto alcuno, il requisito formale proprio del negozio dissimulato. In sostanza si ha una combinazione tra elemento formale del negozio simulato ed intento manifestato nell'accordo simulatorio (sia pure sprovvisto del necessario formalismo, formalismo concernente l'atto dissimulato): la risultante è la produzione degli effetti del negozio dissimulato, di per sè privo di un'esistenza materiale autonoma.

Le cose dette assumono una particolare importanza nel caso di interposizione fittizia: nell'ipotesi in cui l'effettivo destinatario della liberalità simulatamente effettuata a favore di Caio fosse invece Tizia, occorrerebbe forse la risultanza di ciò da un atto connotato da requisiti formali analoghi? Se i ragionamenti anzi esposti possono considerarsi validi si impone la risposta negativa.

Note

nota1

Perlopiù si ritiene sufficiente che l'elemento formale sia presente nel contratto simulato. Il negozio simulato e il negozio dissimulato sarebbero solo due aspetti dello stesso accordo (Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.704). Contra Messineo, Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. dir.civ. diretto da Cicu-Messineo, vol. XXI, t. 2, Milano, 1972, p.459) il quale afferma invece la necessaria struttura dualistica della simulazione, in assenza della quale non sarebbe spiegabile come il contratto dissimulato possa produrre effetti anche nel caso in cui venga accertata l'inefficacia del contratto simulato.
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nota2

Il contratto simulato è privo di effetti per le parti. Ne segue l'inutilità per i simulanti, che il medesimo sia contraddistinto da specifici requisiti di sostanza e di forma (Ferrara, Della simulazione nei negozi giuridici, Roma, 1922, p.201).
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nota3

La presenza della controdichiarazione, intesa come cartula, è infatti solo eventuale ed è richiesta ai soli fini probatori e non ad substantiam (Messineo, op.cit., p.459). Questo non toglie che, con riferimento ai contratti qualificati da forma scritta ad substantiam, occorra pur sempre che la controdichiarazione assuma una consistenza specifica(Cass. Civ. Sez. II, 27599/08 ;Cass.Civ. Sez. II, 4071/08 ).
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Bibliografia

  • FERRARA, Gli imprenditori e la società, Milano, 1984
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972

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