Requisiti della prescrizione: l'inerzia del titolare del diritto



L'efficacia estintiva della prescrizione (in aggiunta all'ulteriore requisito del decorso del tempo) presuppone l'inerzia del titolare del diritto, il quale non ne fa uso per il tempo previsto dalla legge (art. 2934 cod.civ. )nota1 .

Inerte è ad esempio il creditore che, pur essendo titolare di un credito liquido ed esigibile, non provvede a richiederne il pagamento al debitore. Altrettanto può considerarsi il titolare della servitù che non la esercita (es.: colui che vanta un diritto di passaggio sul fondo altrui che non vi transiti).

A volte occorre chiarire i criteri in base ai quali il titolare del diritto può essere considerato inoperoso.

A questo riguardo il caso dell'obbligazione negativa, ovvero quello della servitù negativa sono significativi. L'inerzia diviene in queste ipotesi rilevante soltanto a partire dal momento in cui si verifica un fatto lesivo del diritto. L'inerzia deve, in altri termini, essere apprezzabile come disinteresse al diritto (es: il titolare di una servitù altius non tollendi che non reagisca alla violazione consistente nella costruzione da parte del titolare del fondo servente di un manufatto che ne impedisca l'esercizio)nota2 .

Gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione sono connessi alla considerazione dei motivi dell'inerzia del titolare : la sospensione viene in considerazione quando la legge giustifica in forza di peculiari condizioni la condotta inoperosa dell'avente diritto, l'interruzione invece si verifica quando l'inerzia ha fine.

Note

nota1

Si tratta dell'elemento cardinale, posto a fondamento stesso dell'istituto, essenziale per l'operatività del medesimo: cfr.Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.113. L'inerzia consiste propriamente in un comportamento giuridico esplicantesi nel costante mancato esercizio del diritto. Si è tuttavia sostenuto (cfr.Panza, Contributo allo studio della prescrizione , Napoli, 1971, p.17) che l'inerzia corrisponderebbe a questa definizione, presupponendo la mancanza di interesse ad agire per il diritto. In realtà si è replicato (Grasso, voce Prescrizione, in Enc.dir., vol.XXXV, p.64) a questa interpretazione che non si può parlare di interesse slegato dal diritto. Al più si potrebbe discutere di esercizio di facoltà o potestà legate ad un determinato diritto: nei casi in cui il diritto non fosse ancora nato la prescrizione non potrebbe decorrere. Dunque inutile sarebbe qualificare un interesse collegato ad una situazione giuridica soggettiva diversa dal diritto.
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nota2

In questo senso Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di dir.civ., vol.I, Genova, 1978, p.399.
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Bibliografia

  • GRASSO, Prescrizione, Enc.dir.
  • PANZA GIUSEPPE, Contributo allo studio della prescrizione, Napoli, XVI, 1984
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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