Il
decorso del tempo può essere definito l'elemento cardine dell'istituto della prescrizione.
E' innanzitutto determinante stabilire il
giorno di decorrenza del termine prescrizionale. Varia è poi la
durata di tale termine: a fronte di termini brevi, che maturano addirittura nello spirare di un anno (cfr. art.
2950 cod.civ., relativo ai diritti a favore del mediatore) si pone, in tema di diritti reali parziari, il termine ventennale di estinzione per non uso.
Infine il
termine prescrizionale può essere interrotto o sospeso, in considerazione della verificazione di alcuni eventi o dell'esistenza di determinate situazioni.
Il computo del tempo di maturazione della prescrizione viene disciplinato dalle norme di cui agli artt.
2962 ,
2963 cod.civ..