Ai sensi dell'art. 2938 cod.civ.,
il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione, la quale pertanto si configura come oggetto di un'eccezione in senso proprio, (che potrebbe essere rilevata anche soltanto in grado di appello solo secondo il testo dell'art.
345 cod.proc.civ. anteriore all'art. 52 della legge
353/1990 : cfr. Cass. Civ. Sez. II,
1298/98 ).
L'aspetto contenutistico di tale eccezione è variamente considerato: da un lato, infatti, si è deciso che la parte debba individuare una determinata ipotesi di prescrizione, non potendo il giudice applicarne una diversa ed ulteriore, a pena di violare il principio della corrispondenza tra la domanda e la pronunzia (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
10904/96 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro,
11047/95 ), dall'altro che l'eccezione avente ad oggetto genericamente la prescrizione possa reputarsi come potenzialmente avente ad oggetto
anche la prescrizione presuntiva, quando il relativo punto sia stato comunque sollevato almeno in comparsa conclusionale (Cass. Civ. Sez. II,
5220/98 ).
E' dunque rimesso al soggetto che può giovarsi dell'efficacia estintiva dell'istituto in esame, decidere se avvalersene o meno
nota1 , pur dovendosi osservare che, in forza della regola di cui all'art.
2939 cod.civ.,
i terzi ed i creditori hanno la possibilità di esercitare i diritti spettanti al proprio debitore non solo in caso di inerzia di costui (che non si avvalesse della prescrizione ormai maturata),
bensì anche nell'ipotesi di rinunzia ad avvalersi degli effetti di essa. Il rimedio a disposizione dei creditori e dei terzi non si limita alla possibilità di sostituire il proprio debitore inerte (ciò che risulterebbe ammissibile in base alla regola generale di cui all'art.
2900 cod.civ. , che prevede l'azione surrogatoria). Sarebbe altresì praticabile intervenire revocando gli effetti dell'atto di rinunzia alla prescrizione che fosse stato posto in essere dal debitore stesso. Gli interpreti tendono a sottolineare le peculiarità del rimedio in esame: esso non è riconducibile all'azione surrogatoria di cui all'art.
2900 cod.civ. perchè la legittimazione attiva è data non soltanto ai creditori, ma anche a chiunque vi abbia interesse (i terzi); non è neppure riconducibile all'azione revocatoria (art.
2901 cod.civ.) poiché si prescinde, onde porre nel nulla gli effetti della rinunzia, da qualsiasi considerazione attinente al consilium fraudis
nota2.
Un altro aspetto della non automaticità del modo di operare della prescrizione, oggetto di specifica analisi
aliunde, è costituito dall'impossibilità, da parte del debitore, di richiedere la restituzione di quanto abbia provveduto a pagare spontaneamente, in adempimento un debito ormai prescritto (art.
2940 cod.civ.). Si tratta, secondo l'opinione prevalente
nota3, di atto da classificarsi quale adempimento di obbligazione naturale.
La prescrizione deve essere eccepita dall'interessato: questo aspetto non contrasta con l'operatività
ipso jure di essa.
Un conto è l'automaticità dell'effetto estintivo, un altro è la decisione, rimessa alla parte cui profitta, di giovarsene o meno. Di conseguenza, in difetto di eccezione della parte, la prescrizione non potrebbe risultare operativa neppure quando il compimento di essa fosse ritraibile da risultanze acquisite al processo
nota4 .
Occorre infine sottolineare che la deduzione della rinunzia alla prescrizione non integra (come invece accade per quanto attiene alla volontà di giovarsi della prescrizione) un'eccezione in senso proprio, potendo pertanto essere considerata dal giudice anche
ex officio (Cass. Civ. Sez. II,
963/96 ).
Note
nota1
Si ritiene infatti che la prescrizione tuteli un interesse privato, come tale sottoposto alla valutazione della parte interessata: cfr.Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di dir.civ., vol.I, Genova, 1978, p.400.
top1nota2
Così in particolare Azzariti-Scarpello, Della prescrizione e della decadenza, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1964, p.243.
top2nota3
Cfr. Costanza, Sul pagamento del debito prescritto, in Giust.civ., I, 1979, p.520.
top3nota4
Si suole perciò distinguere l'aspetto sostanziale, in quanto elemento costitutivo della fattispecie della prescrizione, dall'aspetto processuale, in quanto culminante in un'attività necessaria affinché in giudizio possa essere dichiarata dal giudice l'operatività della prescrizione: Troisi, La prescrizione come procedimento, Napoli, 1978, p.64.
top4Bibliografia
- AZZARITI-SCARPELLO, Della prescrizione e della decadenza, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, IV, 1964
- COSTANZA, Profili dell’interpretazione del contratto secondo buona fede, Milano, 1989
- TROISI, La prescrizione come procedimento, Napoli, 1980